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Sentenza

Sentenza n. 4887/2026 - Napoli, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 1501/2025 pubblicata il 26.06.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata– Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 6808/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata.

Giustizia amministrativa202602124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alle ricorrenti l'accredito di 500 euro per ciascuna annualità indicata nel giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 1501/2025 del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 giugno 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuna annualità: tre annualità in favore della prima ricorrente e due annualità in favore della seconda. La pronuncia era stata notificata il 27 giugno 2025 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse adempiuto. È stata quindi dedotta l'inottemperanza al giudicato e chiesta, oltre all'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in giudicato, aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente alle ricorrenti il bene della vita riconosciuto dal giudice civile. Ha accertato la rituale notificazione del giudicato presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della competente Direzione Generale del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza delle ricorrenti e l'esecuzione entro i successivi 60 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, o a quello effettuato dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche in caso di ulteriore inottemperanza, una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente, una volta verificata l'inottemperanza, l'azione di esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione l'attribuzione concreta di un beneficio ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione è tenuta non soltanto ad adottare atti formali, ma a far conseguire concretamente al beneficiario l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante il riferimento agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrendo dal termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'effettivo adempimento.
  • L'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora prosegue fino all'adempimento dell'Amministrazione o del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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