Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23118/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato la dichiarazione di non doversi procedere derivante dall'esito positivo della messa alla prova, sostenendo la violazione della disciplina prevista per la messa alla prova (artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen.). Si contestava che il programma di messa alla prova non avesse previsto misure adeguate per eliminare le conseguenze dannose o pericolose dei reati (sinistro con distruzione della vetrina, parete in cartongesso e servizi igienici del circolo gestito dalla persona poi minacciata) e non avesse previsto, ove possibile, il risarcimento del danno, come richiesto per l'adeguatezza del programma; inoltre si deduceva la mancata comunicazione al Procuratore generale dell'avviso di deposito dell'ordinanza di sospensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza di sospensione con messa alla prova (17/12/2019) sia la sentenza che aveva dichiarato estinti i reati per esito positivo della prova, limitatamente ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis del codice della strada e 612 cod. pen., per la mancata previsione dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose e per il mancato risarcimento del danno. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per il nuovo corso del procedimento su quei capi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 aprile 1992 - art. 186, comma 2, lett. c) e art. 2-bis

    I reati di guida in stato di ebbrezza (come contestati) sono stati oggetto di estinzione tramite messa alla prova nel giudizio di merito; la Corte richiama tali articoli come reati per i quali la messa alla prova richiede adeguate misure riparative/ristorative rispetto alle conseguenze del fatto.

  • Codice Penale - art. 612, comma 2

    Il reato di minacce aggravate era stato ricompreso nella messa alla prova; la Corte ha ritenuto che, anche per tale reato, il programma dovesse considerare l'eliminazione delle conseguenze dannose e il risarcimento ove possibile.

  • Codice Penale - art. 635

    Relativamente al capo 2 (art. 635) l'imputato era stato assolto perché il fatto non costituisce reato; ciò non è oggetto dell'annullamento relativo alla messa alla prova.

  • Codice Penale - artt. 168-bis e ss.

    Disciplina della messa alla prova: la Corte interpreta che il programma presentato dall'imputato deve essere valutato anche in relazione alla sua capacità di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e di prevedere, se possibile, il risarcimento del danno, oltre che il reinserimento sociale.

  • Codice di Procedura Penale - artt. 464-bis e ss.

    Regole procedurali sulla sospensione del processo con messa alla prova e sulla verifica dell'adeguatezza del programma; la Corte sottolinea l'obbligo di valutare l'idoneità del programma anche sotto il profilo della riparazione del danno e della reale capacità economica dell'imputato (art. 464-bis, comma 5).

  • Codice di Procedura Penale - art. 464-bis, comma 5

    Consente al giudice di verificare le condizioni di vita e le possibilità economiche dell'imputato per determinare la plausibilità e l'entità di un impegno risarcitorio nel programma di messa alla prova; la Corte richiede che il programma contenga elementi concreti e verificabili in tal senso.

  • Codice di Procedura Penale - art. 464-quater, comma 7

    Disposizione richiamata in relazione ai soggetti legittimati al ricorso per cassazione avverso provvedimenti relativi alla messa alla prova; la Corte si allinea all'orientamento che riconosce la legittimazione del Procuratore generale in ipotesi di mancata comunicazione dell'avviso di deposito.

  • Codice di Procedura Penale - art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di impugnazione per cassazione; utilizzata per fondare la censura di violazione della disciplina sulla messa alla prova.

  • Disposizioni di coordinamento e transitorie - art. 173, comma 1

    Richiamata con riferimento ai limiti della motivazione del ricorso (richiesta di esposizione nei limiti necessari per la decisione).

Massime di principio

  • Il pubblico ministero (in particolare il Procuratore generale presso la Corte d'appello) è legittimato a impugnare gli atti relativi alla messa alla prova, anche se il procedimento è 'incidentale', quando non gli è stata comunicata l'ordinanza di sospensione: la mancata comunicazione può fondare legittimazione all'impugnazione.
  • Il giudice che autorizza la messa alla prova deve valutare l'adeguatezza del programma non solo in termini di reinserimento sociale, ma anche rispetto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, alla riparazione/rificates del danno.
  • Un generico impegno dichiarato dall'imputato a voler risarcire il danno non è sufficiente: il programma deve contenere previsioni concrete e verificabili (es. somme, modalità di pagamento, attività riparative compatibili con le condizioni economiche e di vita dell'imputato), valutabili ex art. 464-bis, comma 5 c.p.p.
  • Se il programma di messa alla prova omette misure essenziali relative alla eliminazione delle conseguenze dannose o al risarcimento del danno, la sospensione del processo e la successiva estinzione del reato possono essere annullate in Cassazione con trasmissione degli atti per nuovo corso.
  • In presenza di reati che hanno prodotto danni materiali a terzi, il procedimento di messa alla prova richiede particolare attenzione del giudice a misure riparative concrete; la mancanza di tali misure può togliere efficacia alla finalità rieducativa e riparatoria della messa alla prova.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.