Ordinanza n. 759/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ad altra sede
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della domanda di assegnazione temporanea, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda l’applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, come integrato dalla disciplina speciale prevista per gli appartenenti alle Forze di polizia dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, introdotto dall’art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato il diniego, mentre l’amministrazione lo ha difeso richiamando esigenze organiche e di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza, a un primo esame, di apprezzabili profili di fondatezza. Ha ritenuto applicabile agli appartenenti alle Forze di polizia la disciplina speciale dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, secondo cui il diniego dell’assegnazione temporanea è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio, in funzione della piena funzionalità dell’amministrazione. Il provvedimento impugnato è apparso adeguatamente motivato, poiché fondato sulle elevate scoperture di organico, anche in rapporto alla sede richiesta, sull’impossibilità di compensare l’assenza mediante altro personale e sulla particolare rilevanza del reparto di appartenenza, impegnato nell’ordine e nella sicurezza pubblica in un territorio caratterizzato da elevata criminalità organizzata, anche mafiosa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto la domanda di sospensione.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disciplina generale dell’assegnazione temporanea del dipendente pubblico può consentire il diniego, per i motivi previsti dalla norma, soltanto in presenza di casi o esigenze eccezionali, secondo quanto richiamato dal TAR.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
al fine di assicurare la piena funzionalità ... Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio
Per gli appartenenti alle Forze di polizia introduce una disciplina speciale che consente il diniego dell’assegnazione temporanea in presenza di esigenze organiche o di servizio adeguatamente motivate.
art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019
Ha introdotto, secondo l’ordinanza, il comma 31-bis nell’art. 45 d.lgs. 95/2017, estendendo la disciplina speciale agli appartenenti alle Forze di polizia.
Massime di principio
- Per gli appartenenti alle Forze di polizia, la disciplina speciale dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017 prevale sulla disciplina generale dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 quanto ai presupposti del diniego dell’assegnazione temporanea: il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio, al fine di assicurare la piena funzionalità dell’amministrazione.
- Un diniego di assegnazione temporanea è adeguatamente motivato, in sede di valutazione cautelare, quando considera concretamente le scoperture di organico della sede di provenienza, il raffronto con la sede di destinazione, l’impossibilità di sostituire il dipendente e la particolare rilevanza delle funzioni svolte dal reparto di appartenenza.
- Le esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse all’impiego di un reparto in un territorio ad alto indice di criminalità organizzata possono integrare motivate esigenze di servizio idonee a giustificare il diniego dell’assegnazione temporanea di un appartenente alle Forze di polizia.
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