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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44946/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra due condanne: una per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., pena anni 10) e una per reati di corruzione (artt. 319, 321 c.p., pena anni 4). Sosteneva che l'istanza conteneva elementi nuovi rispetto a una precedente domanda già rigettata (conversazioni intercettate che, a suo dire, dimostravano l'esistenza di un accordo corruttivo anteriore alla detenzione, il ruolo di terzi quali Sorrentino e l'assunzione della moglie dell'agente Vitale, nonché profili particolari della continuazione con riferimento ai reati associativi). Denunciava violazione dell'art. 81 c.p., manifesta illogicità della motivazione e inosservanza dell'art. 125 c.p.p.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avesse correttamente fissato udienza per il contraddittorio e, dopo aver valutato le argomentazioni indicate come nuove, abbia accertato che si trattava in realtà di mere riproposizioni delle stesse questioni già esaminate nella precedente ordinanza. Pertanto non è emerso alcun elemento realmente innovativo tali da modificare il precedente rigetto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in mancanza di elementi che giustificassero l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen. (comma secondo e commi 3 e segg.)

    Il decreto di inammissibilità può essere emesso d'ufficio senza contraddittorio solo per manifesta infondatezza intesa come difetto di condizioni di legge non soggette a valutazione discrezionale, ovvero per mera riproposizione di istanza già rigettata. Se sono necessari apprezzamenti interpretativi o probatori deve essere esperito il contraddittorio camerale.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato come modello procedurale per il contraddittorio camerale; indica che quando occorre valutare elementi probatori o questioni interpretative va fissata udienza e garantito il contraddittorio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ne ricorrono i presupposti, ad una somma a favore della cassa delle ammende; qui applicato con condanna a 3.000 euro.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato tra i motivi di doglianza dal ricorrente (contestazione della determinazione della pena e della sua valutazione), ma la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze perché le argomentazioni erano ripetitive.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Censurato dal ricorrente come inosservato, ma la Corte ha ritenuto che le garanzie procedurali fossero state rispettate tramite la fissazione di udienza e la verifica in contraddittorio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato di associazione di tipo mafioso, indicata per descrivere il contenuto della prima condanna; la questione della continuazione con i reati di corruzione è stata ritenuta non sufficientemente dimostrata come nuova.

  • artt. 319, 321 cod. pen.

    Norme sui reati di corruzione e concussione, indicate per la seconda condanna; la presunta connessione temporale e funzionale con la condotta associativa non è stata ritenuta nuova rispetto a quanto già esaminato.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della cassa delle ammende: essa stabilisce limiti e principi riguardanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie a seguito di impugnazioni infondate; qui ha giustificato l'imposizione della somma di 3.000 euro in mancanza di elementi che escludessero la colpa del ricorrente.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, n. 40750 del 02/10/2009 Rv. 245119 - 01)

    Precedente richiamato per il principio che il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano solo nei casi espressi dall'art. 666 c.p.p.; in tutti gli altri casi è necessario il contraddittorio.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può dichiarare d'ufficio inammissibile un'istanza senza contraddittorio soltanto quando sussiste manifesta infondatezza per difetto di condizioni di legge non soggette a valutazione discrezionale o quando l'istanza è mera riproposizione di domanda già rigettata.
  • Se l'istanza solleva questioni che richiedono valutazioni interpretative o probatorie ("thema probandum"), il giudice deve fissare udienza e consentire il contraddittorio prima di decidere.
  • Per essere considerati "nuovi" elementi rispetto a una precedente decisione, i fatti o le prove devono essere effettivamente inediti e non semplici rielaborazioni o enfatizzazioni di argomentazioni già valutate.
  • La mera esistenza di intercettazioni o di nomi di terzi collegati non è di per sé sufficiente a superare un precedente rigetto: occorre dimostrare che tali elementi non erano già stati valutati o che emergono profili fattuali sostanzialmente nuovi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti, a una somma a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente deve pertanto valutare con attenzione l'effettiva novità dell'istanza prima di proporre un nuovo gravame.
  • In situazioni analoghe, è consigliabile: documentare chiaramente la novità materiale delle prove, indicare perché le prove non potevano essere prodotte prima, e richiedere espressamente l'assunzione di nuove prove nel contraddittorio camerale per evitare un rigetto per mera riproposizione.

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