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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14006/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La vicenda nasce dal rapporto di lavoro di un'istruttrice amministrativo-tecnico-contabile alle dipendenze di un comune. Alla lavoratrice era stata irrogata una sanzione disciplinare pari alla multa di quattro ore di retribuzione per assenza ritenuta ingiustificata, avendo fruito di ferie pur maturate senza preventiva autorizzazione del datore di lavoro. In parallelo, la dipendente sosteneva che tale condotta si inserisse in una più ampia situazione di mobbing e domandava il risarcimento del danno. In primo e in secondo grado la domanda era stata respinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione di norme costituzionali e codicistiche e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003, sostenendo che il diritto alle ferie, funzionale alla salute e al recupero psicofisico, non potesse essere sacrificato dalle esigenze organizzative del datore fino a svuotarlo di contenuto. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la richiesta di ferie fosse stata presentata a fine anno di maturazione, quindi in un momento in cui il godimento del periodo era necessario per il recupero delle energie psicofisiche e non avrebbe potuto essere negato per ragioni di buona fede e correttezza, tanto più in mancanza di una specifica esigenza organizzativa allegata dal comune.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, riaffermando che la fruizione delle ferie, anche se già maturate, è subordinata all'autorizzazione del datore di lavoro, dovendosi contemperare il diritto del lavoratore con le esigenze di servizio. Ha considerato non decisiva la circostanza che la richiesta fosse stata presentata alla fine del periodo di maturazione e ha escluso che la mancata tempestiva risposta dell'ente integrasse, di per sé, violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da rendere illegittima l'assenza. È stata inoltre confermata la valutazione di merito sulla mancata prova del mobbing e del danno, ritenuti solo genericamente allegati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 66/2003

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il diritto alle ferie non può essere compresso oltre misura dalle esigenze datoriali; la Corte, però, ribadisce che la fruizione delle ferie resta subordinata all'autorizzazione del datore in funzione del contemperamento con le esigenze di servizio.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla tutela della salute e al recupero delle energie psicofisiche, ma non ritenuto idoneo a scardinare il principio dell'autorizzazione datoriale alle ferie.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi un principio decisivo per la soluzione della controversia.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la prevalenza delle prerogative datoriali; la Corte afferma la necessità di bilanciamento con le esigenze di servizio.

  • art. 2087 c.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela della salute e sicurezza del lavoratore; non ritenuto ostativo al potere organizzativo del datore nella gestione delle ferie.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di correttezza e integrazione del contratto, ma non reputato decisivo nel caso concreto.

  • art. 2109 c.c.

    È la norma centrale sul godimento delle ferie: la Corte ribadisce che la loro fruizione è subordinata all'autorizzazione del datore e va coordinata con le esigenze del servizio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore alle ferie, pur essendo funzionale alla tutela della salute e al recupero delle energie psicofisiche, non è esercitabile in modo unilateralmente autoesecutivo: la sua concreta fruizione richiede il necessario contemperamento con le esigenze organizzative e di servizio del datore di lavoro.
  • L'assenza dal servizio a titolo di ferie non preventivamente autorizzate può essere legittimamente considerata ingiustificata e può sostenere l'irrogazione di una sanzione disciplinare, se il datore dimostra la mancanza di autorizzazione e l'assenza di un obbligo di assentarsi unilateralmente.
  • Ai fini del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle circostanze di fatto se il fatto dedotto non è idoneo, in diritto, a sovvertire la regola che subordina le ferie all'autorizzazione datoriale.
  • La domanda risarcitoria per mobbing richiede specifica allegazione e prova dei comportamenti vessatori e del danno, non essendo sufficiente una generica prospettazione di condotte pregiudizievoli.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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