Sentenza n. 419/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - del diniego in data 15 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0046938 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e - per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19; - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per la declaratoria dell'obbligo di Agea di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; con i motivi aggiunti: - dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90053859 20/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa al ricorrente Bonini Roberto via PEC in data 06/07/2023 e dell'atto intimazione di pagamento 022 2023 90053858 20/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa al ricorrente Bonini Pierlugi in data 14/07/2023 con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 207150034759502 asseritamente notificata il 13.03.2015 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso); - per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, c.p.a. e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, - per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009; - per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore, operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo al prelievo supplementare sulle quote latte e, con motivi aggiunti, intimazione di pagamento e atti di riscossione concernenti le campagne lattiere 1999/2000, 2000/2001, 2004/2005 e 2005/2006
Esito
Favorevole al resistente (organismo pagatore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il diniego con cui AGEA aveva respinto l’istanza di autotutela relativa agli atti di determinazione del prelievo supplementare per alcune campagne lattiere, chiedendo il ricalcolo del debito secondo i criteri indicati da alcune sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’accertamento dell’inesistenza o della diversa consistenza del debito, la rettifica dell’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e il risarcimento dei danni derivanti dalle somme prelevate. Con motivi aggiunti ha impugnato un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il ruolo, la cartella esattoriale e gli ulteriori atti connessi alla riscossione. In corso di giudizio, la ricorrente ha rappresentato che per la campagna 2004/2005 il Consiglio di Stato aveva già annullato gli atti di determinazione del prelievo, imponendo una complessiva rideterminazione; per le campagne 1999/2000, 2000/2001 e 2005/2006 ha invece dichiarato di avere richiesto ad AGEA il ricalcolo ai sensi dell’art. 10-ter d.l. 69/2023, come modificato dalla normativa successiva, e ha chiesto il rinvio del giudizio in attesa della procedura transattiva prevista da tale disposizione, ovvero, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che la definizione del giudizio non impedisse alla parte ricorrente di accedere al meccanismo transattivo previsto dall’art. 10-ter d.l. 69/2023, poiché la norma contempla espressamente i contenziosi pendenti in ogni stato e grado e la parte avrebbe potuto riproporre la relativa istanza nei termini per l’impugnazione. Il Tribunale ha inoltre rilevato che gli eventi sopravvenuti imponevano all’amministrazione una generale rivalutazione della posizione della società, facendo venir meno le ragioni dell’istanza di autotutela e determinando, contestualmente, l’inefficacia degli atti di esecuzione coattiva del credito. Poiché la stessa parte ricorrente aveva riconosciuto, in subordine, il venir meno dell’interesse al ricorso, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della materia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
«al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto»; «l’organismo ... ha il potere di definire in via transattiva ... le posizioni debitorie pendenti»
La disposizione istituisce un organismo collegiale presso il Ministero competente, attribuendogli il potere di definire transattivamente, previa istanza, le posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare per il periodo indicato dalla norma. Il meccanismo è applicabile anche ai contenziosi pendenti in ogni stato e grado e la definizione del giudizio amministrativo non ne impedisce l’accesso.
art. 1, comma 947, l. 30 dicembre 2025, n. 199
La norma è richiamata quale disposizione che ha modificato da ultimo l’art. 10-ter d.l. 69/2023, sulla cui base la parte ricorrente ha richiesto il ricalcolo e l’eventuale definizione transattiva delle posizioni debitorie.
art. 8-ter d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33
È richiamato quale fondamento del Registro nazionale dei debiti nel quale risultavano iscritte le posizioni debitorie relative al prelievo supplementare.
art. 31, comma 3, c.p.a.
È richiamato nelle domande della parte ricorrente in relazione all’accertamento dell’obbligo di provvedere e alla fondatezza della pretesa, ma il TAR non decide nel merito tali domande, dichiarando il ricorso improcedibile.
Massime di principio
- Quando sopravvenienze normative o giurisdizionali impongono una generale rivalutazione della posizione debitoria da parte dell’amministrazione e fanno venir meno le ragioni dell’istanza di autotutela, viene meno l’interesse attuale alla decisione sul ricorso contro il diniego di autotutela, con conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione del giudizio amministrativo non impedisce l’accesso a un meccanismo transattivo previsto dalla legge per contenziosi pendenti in ogni stato e grado, qualora la disciplina consenta di riproporre l’istanza nei termini per l’impugnazione.
- Gli atti di esecuzione coattiva di un credito oggetto di necessaria rivalutazione amministrativa diventano inefficaci quando la sopravvenuta riedizione complessiva dell’attività di determinazione del debito fa venir meno, allo stato, il presupposto della riscossione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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