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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16150/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso dell'addizionale IRES introdotta dall'art. 2 del d.l. 30 novembre 2013, n. 133 (convertito), per l'anno 2013. La ricorrente deduceva, in sintesi: illegittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3, 53, 41, 47 e 77 Cost.; richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata per escludere dall'ambito applicativo le S.G.R. (attività finanziaria non speculativa); censura della motivazione della CTR e rilievo sull'erroneo comportamento processuale relativo all'efficacia ex nunc/retroattiva della pronuncia della Consulta; richiesta di rimborso dell'imposta versata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di legittimità costituzionale, essendo strumentale all'applicazione della norma, doveva essere dedotta nei successivi stati e gradi del giudizio e non poteva costituire autonoma censura. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha richiamato le pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 288/2019 e ordinanza n. 165/2021) che hanno dichiarato la legittimità della misura, ritenendo la disposizione qualificabile come «sovraimposta» giustificata dal contesto temporaneo e straordinario e proporzionata rispetto al presupposto. La Corte ha escluso che l'esclusione successiva delle S.G.R. da una successiva addizionale del 2015 dimostri la illiceità costituzionale dell'intervento 2013, rilevando differente contesto e finalità. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 13.000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 2, d.l. 30 novembre 2013, n. 133 (convertito)

    Norma istitutiva dell'addizionale IRES per il 2013; la Corte l'ha considerata, come fatto dalla Consulta, una "sovraimposta" temporanea e giustificata nel contesto di copertura finanziaria legata ad altre misure del decreto-legge.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3

    Richiamato dalla ricorrente per la censura di discriminazione; la Corte ha ritenuto che la diversificazione del prelievo per categorie specifiche non sia arbitraria alla luce del contesto e della transitorietà della misura.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53

    Richiamato con riferimento al principio di capacità contributiva; la Corte e la Consulta hanno ritenuto compatibile la misura con il principio purché proporzionata e non arbitraria.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 77

    La Corte costituzionale ha escluso violazione dell'art. 77 in ordine alla decretazione d'urgenza, ritenendo sussistenti esigenze di copertura e contesto giustificativo dell'intervento.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 41 e 47

    Richiamati dalla ricorrente per la lesione della libertà di iniziativa economica e della tutela del risparmio; la Corte ha ritenuto che la misura temporanea non violi tali principi nel contesto considerato.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nella censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché la questione di legittimità costituzionale non poteva costituire autonoma istanza.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61

    Richiamati dalla ricorrente in tema di motivazione e disciplina del contenzioso tributario; la Corte ha ritenuto comunque inammissibile la censura per la stessa ragione processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.

    Norme processuali invocate per i motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme di diritto); la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondati gli altri.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 136

    Richiamato nelle censure procedurali sulla rilevanza della questione di legittimità; la Corte non ha accolto il rilievo perché la questione era deducibile nei successivi gradi.

  • legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3

    Richiamata nella doglianza sulla rilevanza dell'effetto ex nunc della pronuncia della Consulta; la Corte ha ritenuto non rilevante l'obiezione alla luce delle pronunce costituzionali intervenute.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 288 del 23 dicembre 2019

    Dichiarata la legittimità costituzionale della sovraimposta del 2013: la Consulta ha ritenuto giustificata la misura nel contesto temporaneo e anticongiunturale, escludendo arbitrarietà e violazione degli artt. 3, 53 e 77 Cost.

  • Corte Costituzionale, ordinanza n. 165 del 2021

    Ribadita la legittimità della disciplina come già sancito nella sentenza n. 288/2019.

  • legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 65 (addizionale IRES 2015)

    Norma che introdusse una successiva addizionale sugli enti creditizi e finanziari escludendo le S.G.R.; la Corte ha ritenuto che il diverso contesto e finalità giustificano tale scelta normativa senza che ciò implichi la illegittimità della misura 2013.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in ordine agli adempimenti contributivi/processuali; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento.

Massime di principio

  • Una questione di legittimità costituzionale collegata all'applicazione di una norma fiscale non può essere proposta come autonoma istanza di decisione: essa è strumentale alla decisione sulla domanda e deve essere dedotta e discussa nei gradi in cui è rilevante per la decisione; altrimenti la censura può risultare inammissibile.
  • Se la Corte Costituzionale ha già dichiarato la legittimità di una disposizione, i giudici inferiori e la Corte di Cassazione seguiranno tale indirizzo salvo che non emergano profili nuovi e non valutati dalla Consulta; in presenza di precedenti costituzionali favorevoli, ottenere un rimedio per via contenziosa è assai difficile.
  • Le misure fiscali temporanee e differenziate per categorie di contribuenti possono essere considerate costituzionalmente legittime se giustificate dal contesto, non arbitrarie e proporzionate rispetto al presupposto e alla finalità perseguita (es. copertura finanziaria per misure contemporanee).
  • La successiva modifica legislativa che esclude una categoria dall'ambito di applicazione di una nuova imposta non prova necessariamente che la precedente applicazione fosse incostituzionale: occorre tener conto del diverso contesto e delle finalità normative dell'intervento successivo.
  • Per ottenere un rimborso fondato su profili di costituzionalità, il contribuente deve dimostrare che il caso concreto presenta caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle già affrontate dalla giurisprudenza costituzionale oppure evidenziare vizi procedurali o di adottabilità dell'intervento normativo non esaminati dalla Consulta.
  • Nelle doglianze processuali rivolte alla motivazione dei giudici di merito, è essenziale indicare in che modo la mancanza o l'apparenza di motivazione abbia inciso sulla decisione; inoltre, molte censure di motivazione possono essere superate se la questione di diritto è comunque stata già risolta da pronunce di rango costituzionale.

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