Cassazione Civile, Ordinanza n. 17101/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il sesto, ha rigettato gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle sanzioni e ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società solo in parte, cioè nella parte in cui contestava l’applicazione delle sanzioni amministrative. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dell’intero giudizio per soccombenza reciproca.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2010 nei confronti di una società con sede a Malta, per il recupero a tassazione dell’imposta unica sulle scommesse. In appello la CTR aveva accolto la società solo in punto spese di primo grado, rideterminando la condanna in diminuzione. In cassazione la società ha proposto otto motivi: in via preliminare ha dedotto l’illegittimità dell’avviso per mancata traduzione in lingua inglese e l’errata considerazione dei principi della Corte costituzionale n. 27/2018; nel merito ha censurato la decisione per violazione della disciplina sull’imposta unica, sostenendo l’insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale, l’incompatibilità con gli artt. 49 e 56 TFUE e con il principio di legittimo affidamento, nonché la contrarietà all’art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Ha poi contestato il mancato riconoscimento dell’obiettiva incertezza normativa con conseguente illegittimità delle sanzioni e, infine, la regolazione delle spese. La Corte ha respinto i motivi relativi alla debenza dell’imposta e alla pretesa discriminazione, richiamando la giurisprudenza unionale e nazionale che esclude violazioni della libera prestazione dei servizi; ha invece accolto il motivo sulle sanzioni, ritenendo esistente per l’anno 2010 una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari privi di concessione, con conseguente non irrogabilità delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
non impone che l’atto impositivo sia redatto nella lingua del destinatario; nel caso concreto la mancata traduzione non ha determinato invalidità, anche perché la società ha difeso compiutamente le proprie ragioni nei giudizi di merito
art. 3 D.Lgs. 504/1998
interpretato nel senso che, per effetto della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse è anche chi gestisce scommesse pur senza concessione
art. 1, comma 66, L. 220/2010
ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 3 D.Lgs. 504/1998, chiarendo la soggettività passiva anche per gli operatori privi di concessione; per il periodo anteriore rileva però l’obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
richiamato dalla ricorrente sul presupposto territoriale dell’imposta, ma le censure sono state respinte
artt. 49 e 56 TFUE
non ostano alla normativa nazionale che assoggetta all’imposta unica le scommesse raccolte sul territorio italiano, senza discriminare in base al luogo di stabilimento dell’operatore
art. 401 direttiva 2006/112/CE
la disciplina nazionale sull’imposta unica sulle scommesse non è stata ritenuta contraria al divieto di introdurre imposte sul volume d’affari diverse dall’IVA
art. 8 D.Lgs. 546/1992
richiamato nel motivo sulle sanzioni, in relazione all’obiettiva incertezza normativa
art. 5, comma 1, D.Lgs. 472/1997
richiamato nel motivo sulle sanzioni, ma la Corte ha valorizzato l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa
art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
consente di escludere la punibilità quando la violazione dipende da obiettiva incertezza normativa; applicato al caso per escludere le sanzioni per l’anno 2010
art. 10, comma 4, L. 212/2000
richiamato quale base dell’esimente collegata all’obiettiva incertezza normativa
art. 267 TFUE
richiamato in relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale, poi disattesa perché la questione era già stata chiarita dalla Corte di giustizia
art. 104, comma 2, Reg. Proc. Corte di Giustizia
richiamato nella richiesta di rinvio interpretativo alla Grande Sezione, non accolta
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può comprendere anche l’operatore che gestisce scommesse in Italia tramite intermediari, ancorché privo di concessione, quando ciò sia previsto dalla disciplina interna interpretata autenticamente.
- La normativa nazionale che colpisce tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza distinguere in base allo Stato di stabilimento, non integra di per sé una discriminazione vietata dal diritto UE né una restrizione incompatibile con la libera prestazione dei servizi.
- Nel settore dei giochi d’azzardo gli Stati membri conservano un ampio margine regolatorio, potendo perseguire obiettivi di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all’illegalità, purché le misure rispettino la proporzionalità.
- Quando una norma tributaria viene chiarita solo successivamente da una disposizione di interpretazione autentica, il periodo anteriore può essere segnato da obiettiva incertezza normativa; in tal caso sono escluse le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dell’art. 10, comma 4, L. 212/2000.
- La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non comporta automaticamente nullità se non vi è una specifica previsione normativa e se il contribuente ha dimostrato di averne compreso il contenuto, difendendosi compiutamente nel merito.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale sia già stata risolta da una giurisprudenza europea consolidata e la Corte di cassazione possa applicarla al caso concreto.
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