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Parere

Parere n. 445/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, da C.T.R. Esperienze Onlus Cooperativa sociale p.a. contro la Regione Sardegna per l’annullamento delle delibere della Giunta regionale n. 32/16 e n. 32/18 del 6 ottobre 2023, nonché, per quanto possa occorrere, della delibera della Giunta regionale n. 38-746 del 17 novembre 2023 e di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, tra cui in particolare la Relazione della Direzione generale della Sanità denominata Determinazione delle tariffe per le Cure Domiciliari Integrate (CDI) e le Cure Domiciliari Integrate Palliative ai malati terminali (CDI – PT) e la delibera della Giunta regionale n. 35/17 del 10 luglio 2018.

Giustizia amministrativa202400283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione delle delibere della Giunta regionale della Sardegna n. 32/16 e n. 32/18 del 6 ottobre 2023, della delibera n. 38-746 del 17 novembre 2023 e degli atti presupposti, relativi alle tariffe per le cure domiciliari integrate e le cure domiciliari integrate palliative.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato gli atti regionali di determinazione delle tariffe per le cure domiciliari integrate (CDI) e per le cure domiciliari integrate palliative ai malati terminali (CDI-PT), sostenendo che gli importi fissati non consentirebbero di coprire i costi minimi del servizio e le impedirebbero di operare in modo remunerativo, inducendola a non chiedere l’accreditamento. Il Consiglio di Stato deve inoltre verificare la legittimazione e l’interesse attuale della ricorrente, anche alla luce del fatto che essa potrebbe operare nel settore senza accreditamento. Sono stati proposti motivi aggiunti, sui quali la relazione ministeriale istruttoria non è stata ancora integrata.

Il parere

La Sezione non ha deciso né sulle questioni preliminari né sul merito del ricorso. Ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione perché il Ministero della salute non ha integrato la relazione di rito con riferimento ai motivi aggiunti, sui quali risultano essersi pronunciate soltanto le controdeduzioni regionali. Ha inoltre disposto ulteriori accertamenti per verificare se la ricorrente operi attualmente nel settore, quale regime giuridico e quali tariffe le siano applicabili, se abbia richiesto o ottenuto l’accreditamento e se abbia operato in precedenza sulla base di contratti di appalto aggiudicati dalle ASL. Il Ministero dovrà trasmettere la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere e comunicarla anche alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi quindici giorni. La trattazione è stata rinviata al terzo trimestre del 2026, con avvertimento che, in caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti.

Osservazioni

Motivi aggiunti e integrazione della relazione ministeriale

L’affare non è maturo per la decisione poiché il Ministero della salute non ha integrato la relazione di rito sui motivi aggiunti notificati dalla ricorrente. La relazione integrativa dovrà esaminare le censure aggiuntive e dovrà essere trasmessa anche alla ricorrente per consentire il contraddittorio.

Legittimazione e interesse al ricorso

Occorre accertare se la ricorrente operi attualmente nel settore delle cure domiciliari integrate e delle cure domiciliari integrate palliative e, in caso positivo, sulla base di quale regime giuridico e di quali tariffe, precisando se sia stato richiesto e concesso l’accreditamento.

Pregressa attività sulla base di contratti di appalto

Il Ministero dovrà accertare se la ricorrente abbia operato nel settore prima dell’estensione del regime dell’accreditamento, sulla base di contratti di appalto aggiudicati dalle ASL.

Termini per gli adempimenti istruttori

Il Ministero dovrà adempiere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. La ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei quindici giorni successivi alla trasmissione della relazione integrativa.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 1, comma 406, legge 30 dicembre 2020, n. 178

    ha esteso il regime dell’accreditamento alle cure domiciliari integrate e alle cure palliative domiciliari

    La modifica ha esteso ai servizi di cure domiciliari integrate e cure palliative domiciliari il regime dell’accreditamento, precedentemente riferito ai servizi prestati dagli operatori individuati tramite contratti di appalto aggiudicati all’esito di procedure di evidenza pubblica.

  • art. 8-quater d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    È la disposizione del decreto legislativo modificata dalla legge n. 178 del 2020 con l’estensione del regime dell’accreditamento ai servizi considerati.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando siano stati proposti motivi aggiunti e la relazione ministeriale non li abbia esaminati, l’affare non è maturo per la decisione e deve essere disposta l’integrazione della relazione istruttoria, assicurando alla parte ricorrente la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni.
  • La verifica della legittimazione e dell’interesse al ricorso richiede l’accertamento dell’attività concretamente svolta dal ricorrente e del regime giuridico e tariffario in base al quale essa viene esercitata, soprattutto quando l’impugnazione riguardi tariffe applicabili a soggetti accreditati e il ricorrente dichiari di non avere richiesto l’accreditamento.
  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’amministrazione istruttoria deve acquisire e rappresentare anche gli elementi necessari a verificare l’attualità dell’interesse, la concreta incidenza degli atti impugnati sulla posizione del ricorrente e l’eventuale attività svolta anteriormente o posteriormente a modifiche normative del regime autorizzatorio o di accreditamento.
  • L’assegnazione di un termine per l’integrazione istruttoria può essere accompagnata dall’avvertimento che, in caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Impugnazione delle tariffe per le cure domiciliari integrate

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cooperativa sociale contro la Regione autonoma della Sardegna. Sono impugnate le delibere regionali che hanno determinato le tariffe per le cure domiciliari integrate (CDI) e per le cure domiciliari integrate palliative ai malati terminali (CDI-PT), oltre agli atti presupposti e collegati.

Premesse e quadro normativo

La ricorrente opera nel settore delle cure e dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria. Il quadro normativo è mutato a seguito dell’art. 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato l’art. 8-quater del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, estendendo il regime dell’accreditamento anche alle cure domiciliari integrate e alle cure palliative domiciliari.

In precedenza, i servizi erano prestati dagli operatori che si aggiudicavano i relativi contratti di appalto all’esito di procedure di evidenza pubblica bandite dalle ASL.

Censure della ricorrente

La cooperativa sostiene che le tariffe fissate dalle delibere regionali non siano sufficienti a coprire i costi minimi di erogazione del servizio. Secondo la prospettazione del ricorso, gli importi renderebbero non remunerativa l’attività e avrebbero indotto la ricorrente a non presentare domanda di accreditamento.

Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti, notificati nel maggio 2025 e depositati nell’ottobre 2025.

Ragioni del rinvio istruttorio

La Sezione ha rilevato che il Ministero della salute, pur avendo trasmesso la relazione ministeriale e le controdeduzioni della Regione sui motivi aggiunti, non ha integrato la relazione di rito con una propria valutazione specifica delle censure aggiuntive.

Per questa ragione l’affare non è stato ritenuto maturo per la decisione. La Sezione ha quindi disposto che il Ministero integri la relazione istruttoria, esaminando anche i motivi aggiunti.

Verifica della legittimazione e dell’interesse

La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sulla concreta posizione della ricorrente, in particolare:

  • se la cooperativa operi attualmente nel settore delle cure domiciliari integrate o delle cure palliative domiciliari;
  • quale sia il regime giuridico sulla cui base opera;
  • se abbia richiesto l’accreditamento e se questo sia stato concesso;
  • quali tariffe siano concretamente applicate alla sua attività;
  • se abbia operato nel settore prima dell’estensione del regime dell’accreditamento, sulla base di contratti di appalto aggiudicati dalle ASL.

Tali accertamenti sono funzionali alla verifica della legittimazione e dell’interesse attuale al ricorso, poiché la ricorrente ha dichiarato di non avere richiesto l’accreditamento proprio a causa del livello delle tariffe impugnate.

Contraddittorio e termini

Il Ministero dovrà trasmettere la relazione integrativa entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere inviata anche alla ricorrente, che potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i quindici giorni successivi.

La Sezione ha precisato che, in caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, l’affare potrà essere fissato per la decisione e deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Conclusioni

Il parere ha natura interlocutoria e non contiene alcuna decisione sull’ammissibilità, sulla legittimazione, sull’interesse al ricorso o sulla fondatezza delle censure tariffarie. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissare nel terzo trimestre del 2026, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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