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Sentenza

Sentenza n. 3256/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. AGEA.AGA.2022.29217 del 29 agosto 2022, ricevuta il 9 settembre 2022, avente ad oggetto il ricalcolo del prelievo supplementare imputato al ricorrente per le campagne lattiere 1995/1996, 19996/1997 e 2003/2004 nonché di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.

Giustizia amministrativa202214528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota AGEA recante il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per le campagne lattiere 1995/1996, 1996/1997 e 2003/2004

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare relativo a tre campagne lattiere, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, conseguenti e connessi. Nel corso del giudizio, con memoria del 1° dicembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Ha dedotto che una sopravvenuta modifica normativa aveva privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA e imposto una nuova rideterminazione del prelievo secondo la disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha ritenuto che l’art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, avesse stabilito l’inefficacia ex lege di tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, sostituendole con nuove comunicazioni effettuate secondo la disciplina sopravvenuta. Poiché anche l’atto impugnato era divenuto inefficace e l’amministrazione avrebbe dovuto procedere a una nuova rideterminazione del prelievo, è venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso. Le spese processuali sostenute dal ricorrente sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall’AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione rende inefficaci ex lege le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e impone la loro sostituzione mediante nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; nella fattispecie, l’inefficacia ex lege dell’atto impugnato ha eliminato l’utilità concreta della pronuncia richiesta.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta priva ex lege di efficacia l’atto amministrativo impugnato e impone all’amministrazione di adottare un nuovo atto secondo la disciplina sopravvenuta, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione dell’atto originario, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato non determina l’accoglimento della domanda di annullamento, ma impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando non residui un’utilità concreta derivante dalla pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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