Ordinanza n. 52/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'atto prot. n. 17235 del 27 ottobre 2025, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 27 ottobre 2025 dall'indirizzo pec suap.sa@certpec.camcom.it, con cui il Comune di Positano ha adottato la determina di conclusione negativa della conferenza di servizi “con il conseguente rigetto” dell'istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base; - dell'atto prot. n. MIC/MIC/_SABAP-SA_U010/07/08/2025/0019214-P del 7 agosto 2025, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino ha espresso parere contrario all'installazione; - del verbale n. 38/2025 della seduta del 24 luglio 2025, in cui la Commissione per la tutela del paesaggio del Comune di Positano ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, allegato alla comunicazione di indizione della conferenza; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa - ove occorrer possa - la comunicazione del SUAP del Comune di Positano prot. n. REP_PROV_SA/SASUPRO/ 0125813 del 27 ottobre 2025, allegata alla pec del 27 ottobre 2025; in via subordinata, per l'annullamento - dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana che possa costituire fondamento degli atti impugnati; - dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana che possa costituire fondamento degli atti impugnati; - dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano che possa costituire fondamento degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi e conseguente rigetto dell’istanza per la realizzazione di una stazione radio base, nonché parere paesaggistico contrario della Soprintendenza e parere contrario della Commissione per la tutela del paesaggio
Esito
La controversia
L’operatore di telecomunicazioni ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determina del Comune di Positano con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi e rigettata l’istanza per la realizzazione di una stazione radio base. Sono stati inoltre impugnati il parere contrario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il parere contrario della Commissione comunale per la tutela del paesaggio e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. In via subordinata sono state contestate alcune disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana e del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano, chiedendone l’annullamento o, ulteriormente in subordine, la disapplicazione. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la soluzione delle questioni controverse richiedesse un’approfondita disamina, incompatibile con la sommarietà propria della cognizione cautelare. Non ha quindi definito nel merito la domanda di annullamento né ha formulato una valutazione conclusiva sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Ha considerato adeguata, quale misura cautelare, la sollecita definizione della controversia mediante fissazione immediata dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita definizione della controversia, mediante immediata fissazione dell’udienza di merito
La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può costituire una misura cautelare adeguata quando la complessità delle questioni impedisce una decisione cautelare compiuta nella cognizione sommaria.
Massime di principio
- Quando la soluzione delle questioni controverse richiede un’approfondita disamina incompatibile con la sommarietà della cognizione cautelare, il giudice amministrativo può adottare, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la fissazione immediata dell’udienza di merito quale misura cautelare idonea a tutelare l’interesse della parte ricorrente.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica, di per sé, una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure né sull’illegittimità degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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