Cassazione Civile, Ordinanza n. 06409/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia originaria nasce da un'opposizione a precetto proposta da un debitore intimato di pagamento, che aveva chiamato in causa un terzo chiedendo di essere manlevato delle somme eventualmente dovute al creditore in forza di un accordo negoziale tra loro intervenuto. Il Tribunale aveva accolto in parte l'opposizione e anche la domanda di manleva; la Corte d'appello, sull'impugnazione del solo terzo chiamato con riferimento alla manleva, aveva riformato la decisione rigettando integralmente tale domanda. Il debitore aveva quindi proposto ricorso per cassazione, respinto da questa Corte perché ritenuto correttamente ammissibile l'appello sul capo relativo alla manleva, trattandosi di domanda autonoma rispetto alle opposizioni esecutive. Con il successivo ricorso per revocazione, il ricorrente ha denunciato un errore di fatto revocatorio, sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente trascurato che si trattava di un'opposizione agli atti esecutivi proposta "con" domanda di manleva, e non di una domanda autonoma separata, e che l'appello non sarebbe stato rivolto solo sulla statuizione di manleva. La resistente ha controricorso, dimostrando la propria qualità ereditaria del defunto terzo chiamato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che la censura non individuasse un errore di percezione o di fatto, ma piuttosto un preteso errore di giudizio/qualificazione giuridica, come tale non deducibile con il rimedio revocatorio. Inoltre, il ricorso è stato giudicato carente di specificità per mancata riproduzione o illustrazione dell'atto di appello, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. La Corte ha quindi confermato il proprio precedente arresto, condannando il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata e dando atto dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica indicazione e illustrrazione degli atti processuali rilevanti; la mera evocazione assertiva dell'atto di appello non è sufficiente.
L'errore revocatorio rilevante deve essere un errore di percezione o una svista materiale, non un errore di giudizio o di qualificazione giuridica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un vero e proprio abbaglio percettivo, immediatamente riscontrabile dagli atti, e non può essere utilizzato per rimettere in discussione la qualificazione giuridica operata dalla Corte.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura che si fondi su atti processuali deve rispettare il requisito di specificità, con precisa indicazione e illustrazione del contenuto dell'atto richiamato.
- Quando nel medesimo processo siano cumulate domande ordinarie e opposizioni esecutive, il regime delle impugnazioni segue la natura autonoma di ciascun capo decisorio; la domanda di manleva, se oggetto di autonoma statuizione, resta impugnabile secondo le regole proprie della relativa domanda.
- La mera formulazione alternativa della domanda in termini di proposizione "con" o "e" rispetto all'opposizione non esclude il cumulo oggettivo di domande, se il contenuto sostanziale della lite evidenzia un'autonoma domanda di garanzia/manleva.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
Come è indicizzato
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