Cassazione Penale, Ordinanza n. 15350/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato in concorso e con recidiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, n. 2, c.p., sostenendo in sostanza che mancassero i presupposti della circostanza aggravante. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante ex art. 625, n. 5, c.p., ma la censura riproduceva sostanzialmente le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte di appello aveva correttamente valorizzato, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p., la violenza esercitata sulla cornice del caminetto rimossa forzosamente dalla sua allocazione e la violenza sugli infissi. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e disattese, privo di specificità e di una vera confutazione della motivazione di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
richiamato come norma relativa alla recidiva, contestata unitamente agli altri reati.
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato.
art. 56 c.p.
richiamato per qualificare il tentativo.
art. 624-bis c.p.
richiamato come fattispecie di tentato furto in abitazione o con strappo, oggetto della condanna confermata.
art. 625, n. 2, c.p.
aggravante della violenza sulle cose; la Corte ne ha confermato la configurabilità valorizzando la forzata rimozione di elementi materiali e la violenza sugli infissi.
art. 625, n. 5, c.p.
aggravante contestata e confermata in appello; il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non specifico e meramente ripetitivo.
art. 616 c.p.p.
norma non espressamente citata nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini dell'aggravante della violenza sulle cose è sufficiente la forzata alterazione o rimozione di elementi strutturali o di chiusura del bene oggetto di apprensione, non essendo decisivo che la cosa sia stata poi eventualmente ripristinata dopo la sottrazione.
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifico e contenere una effettiva critica argomentata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza confronto puntuale con la decisione di merito, integra inammissibilità.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova quando la censura è volta solo a sollecitare una diversa lettura di circostanze già apprezzate dai giudici di merito, salvo che sia denunciato un reale vizio logico o giuridico della motivazione.
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