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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08684/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la sentenza di appello che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per furto aggravato consumato e non tentato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in abbreviato per furto aggravato, con concessione delle attenuanti generiche. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come tentativo di furto e non come furto consumato. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché generica, riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, e fondata inoltre su un dato fattuale non risultante dalla sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva invece motivato in ordine alla consumazione del reato, valorizzando l'avvenuto spossessamento e il dominio incondizionato acquisito dall'agente sulla cosa sottratta.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il riferimento è al furto come reato consumato, la cui configurazione richiede lo spossessamento del bene e l'acquisizione del dominio sulla cosa da parte dell'agente.

  • art. 625 c.p.

    Il reato è stato qualificato come furto aggravato, con conferma della sussistenza delle circostanze aggravanti già ritenute nei precedenti gradi di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche risultano concesse in favore dell'imputato nel giudizio di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato proposto deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il furto è consumato quando, oltre alla sottrazione, si realizza lo spossessamento del bene e l'agente acquisisce un potere di fatto autonomo e non meramente fugace sulla cosa.
  • La deduzione del tentativo, per essere scrutinabile in cassazione, deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito e con i fatti effettivamente accertati, non potendo fondarsi su circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare uno specifico errore di diritto o un effettivo vizio logico della motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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