Cassazione Civile, Ordinanza n. 02724/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da un debitore esecutato per contestare la legittimazione ad agire in executivis del soggetto che aveva promosso l'esecuzione forzata. Il debitore sosteneva che il credito era stato ceduto pro soluto a un diverso soggetto prima dell'inizio dell'esecuzione, sicché la società che aveva intimato il precetto e poi avviato il pignoramento non era più titolare del credito né legittimata a coltivare la procedura esecutiva. La Corte d'appello ha accolto l'opposizione, dichiarando il difetto di legittimazione attiva. In cassazione la società soccombente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 111, 475, 477 e 491 c.p.c., sostenendo che la successione a titolo particolare avrebbe dovuto essere considerata avvenuta in pendenza del processo esecutivo, poiché il procedimento sarebbe iniziato con il precetto o quantomeno con la consegna dell'atto all'UNEP, prima della cessione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 149, comma 3, c.p.c. sul perfezionamento della notifica del precetto per il notificante, deducendo che la notifica si era perfezionata quando la cessione non era ancora opponibile. Il controricorrente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il precetto non instaura il processo esecutivo né determina litispendenza; l'esecuzione forzata inizia solo con la notifica del pignoramento, ai sensi dell'art. 491 c.p.c. Di conseguenza, l'art. 111 c.p.c. sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso è applicabile solo se la successione interviene quando il processo esecutivo è già pendente, circostanza qui esclusa, poiché la cessione del credito era anteriore al pignoramento. Ha reputato irrilevante il secondo motivo, osservando che il momento di perfezionamento della notifica del precetto per il notificante non muta il fatto che, al momento dell'inizio effettivo dell'esecuzione, il creditore originario non era più titolare del credito. In ogni caso, ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era corretta anche sul punto dell'art. 149, comma 3, c.p.c. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di legittimità. Il dispositivo menziona anche i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, ma il testo si interrompe prima della chiusura completa di tale formula.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 615 cpc
è il rimedio processuale utilizzato per contestare il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata
art. 111 c.p.c.
la successione a titolo particolare nel diritto controverso
si applica solo se la successione interviene in pendenza del processo; non opera se la cessione del credito precede l'inizio del processo esecutivo
art. 475 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte nega che incida sul momento di inizio del processo esecutivo
art. 477 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non decisivo rispetto alla questione della legittimazione ad agire in executivis
art. 491 c.p.c.
il processo esecutivo non può considerarsi iniziato, così come testualmente prevede l’art. 491 cpc
l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento e non con il precetto
art. 149, comma III, c.p.c.
la notifica a mezzo posta risulta perfezionata per il notificante nella stessa data del deposito
la data di perfezionamento della notifica per il notificante è diversa da quella di perfezionamento per il destinatario, ma ciò non muta l'assenza di pendenza del processo esecutivo prima del pignoramento
Massime di principio
- L'atto di precetto, di per sé, non instaura il processo esecutivo né produce litispendenza; il processo esecutivo inizia con la notifica del pignoramento.
- La successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. presuppone che la cessione o il trasferimento del credito intervenga quando il processo è già pendente; se la cessione precede l'inizio dell'esecuzione, il cedente non è legittimato a proseguirla.
- Ai fini della legittimazione ad agire in executivis, ciò che rileva è la titolarità del credito al momento dell'inizio dell'esecuzione, non il solo fatto che il precetto sia stato inviato o notificato anteriormente.
- Il perfezionamento della notifica del precetto per il notificante ex art. 149, comma 3, c.p.c. non è sufficiente a far ritenere pendente il processo esecutivo, se il pignoramento non è ancora stato notificato.
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