Sentenza n. 1231/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08665/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la diffida presidenziale dell’Autorità, successivamente ratificata dal Collegio, per violazione della disciplina sul rispetto della dignità umana e sul contrasto all’hate speech
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con un unico motivo articolato in più censure, la lacunosità della motivazione, l’omesso accertamento e la carenza di prova della condotta posta a fondamento della diffida, l’insussistenza dei presupposti normativi per qualificare come illecite le espressioni del conduttore, ritenute satiriche, sarcastiche, iperboliche e non indicative di violazioni sistematiche, nonché l’incompetenza del Presidente dell’Autorità per assenza di straordinaria necessità e urgenza. In primo grado erano stati dedotti anche travisamento dei fatti, carenza e apparenza dell’istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, leale collaborazione e buona fede, oltre alla violazione della disciplina primaria e regolamentare in materia di dignità umana, non discriminazione e contrasto all’hate speech. La controversia riguardava espressioni pronunciate in tre puntate di una trasmissione radiofonica, riferite a persone individuate mediante stereotipi etnici, territoriali e sociali, con prospettazione di condotte violente e discriminatorie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza del TAR. In via prioritaria ha respinto la censura relativa all’incompetenza del Presidente dell’Autorità: l’art. 3, comma 3, del regolamento organizzativo consente l’adozione di provvedimenti presidenziali nei casi straordinari di necessità e urgenza, salva la ratifica collegiale. Nel caso concreto l’urgenza risultava motivata dalla necessità di far cessare tempestivamente una condotta ritenuta grave e dalla circostanza che la prima riunione utile del Collegio non avrebbe consentito un intervento tempestivo; il provvedimento del 31 luglio 2019 era stato poi ratificato l’11 settembre 2019. Sono state respinte anche le censure sulla prova della condotta. Il provvedimento impugnato riportava testualmente le frasi pronunciate nelle tre puntate e la società, sia nel procedimento sia nel giudizio di primo grado, non ne aveva contestato la veridicità, limitandosi a invocare il carattere satirico e sarcastico del linguaggio. In applicazione del principio di non contestazione, il giudice ha quindi ritenuto corretta la valorizzazione di tali fatti ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., rilevando altresì i possibili profili di tardività della contestazione proposta per la prima volta in appello. Nel merito, le espressioni, considerate nel loro complesso e nel contesto delle tre trasmissioni, integravano condotte gravi e sistematiche suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare odio e discriminazione e di istigare alla violenza. Il carattere satirico o provocatorio non è stato ritenuto idoneo a escludere l’illiceità delle espressioni, anche alla luce dell’impegno assunto dalla stessa società durante il procedimento a controllare maggiormente i contenuti e a utilizzare una dialettica più conforme ai principi di non discriminazione e contrasto all’hate speech. Il Collegio ha precisato che la diffida non costituiva una sanzione, ma un provvedimento volto ad accertare l’illiceità della condotta e a intimarne la non reiterazione. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori di legge ove dovuti.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, d.lgs. 177/2005
i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano la dignità umana e non contengono alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità
La disposizione costituisce il fondamento primario dell’obbligo dei fornitori di servizi media di rispettare la dignità umana e di non diffondere incitamento all’odio; la sua violazione può giustificare l’adozione della diffida prevista dalla disciplina regolamentare.
artt. 3 e 4 del regolamento approvato con delibera AGCOM n. 157/19/CONS
Le disposizioni regolamentari specificano i divieti relativi alla dignità umana, alla non discriminazione e all’hate speech e consentono l’intervento dell’Autorità nei confronti delle condotte illecite.
art. 3, comma 7, del regolamento approvato con delibera AGCOM n. 157/19/CONS
Prevede l’adozione della diffida nei confronti del fornitore di servizi media per impedire la reiterazione delle condotte illecite accertate.
art. 3, comma 3, del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’AGCOM
in casi straordinari di necessità e di urgenza
Consente al Presidente dell’Autorità di adottare provvedimenti interinali urgenti, subordinandone l’efficacia alla successiva ratifica dell’organo collegiale; nel caso concreto, l’urgenza è stata ritenuta adeguatamente rappresentata.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; la mancata contestazione della veridicità delle frasi riportate nel provvedimento ha impedito alla società di rimetterne in discussione la prova in appello.
art. 3, l. 241/1990
Il provvedimento di diffida è stato ritenuto sufficientemente motivato, in quanto riportava le espressioni contestate, ne illustrava la rilevanza e considerava le osservazioni procedimentali della società.
art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Rileva quale parametro sovranazionale di tutela contro le discriminazioni e fondamento della disciplina nazionale e regolamentare sul contrasto all’hate speech.
art. 14 CEDU
Concorre a fondare il divieto di discriminazione richiamato nella disciplina applicabile alla vigilanza sui servizi media.
Massime di principio
- Il Presidente di un’autorità indipendente può adottare un provvedimento interinale al posto dell’organo collegiale quando il regolamento organizzativo richieda casi straordinari di necessità e urgenza, purché l’urgenza sia concretamente motivata e il provvedimento sia successivamente sottoposto a ratifica collegiale.
- La mancata contestazione specifica, nel procedimento amministrativo e nel giudizio di primo grado, della veridicità dei fatti posti a fondamento di un provvedimento consente al giudice di considerarli provati ai sensi del principio di non contestazione; la loro contestazione per la prima volta in appello può inoltre risultare inammissibile o comunque infondata.
- La qualificazione di un’espressione come satirica, sarcastica o provocatoria non esclude di per sé la violazione dei divieti di incitamento all’odio e discriminazione: la liceità deve essere valutata considerando il contenuto concreto, il contesto complessivo, la reiterazione e l’idoneità delle espressioni a diffondere odio, discriminazione o istigazione alla violenza.
- Una diffida dell’autorità di vigilanza volta a impedire la reiterazione di condotte illecite non ha natura sanzionatoria quando si limita ad accertare la violazione e a intimare per il futuro il rispetto della disciplina applicabile.
- La motivazione di una diffida in materia di hate speech è adeguata quando individua testualmente le espressioni contestate, ne valuta il contenuto nel contesto complessivo delle trasmissioni e considera le osservazioni presentate dall’interessato nel contraddittorio procedimentale.
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