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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19345/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 05/03/2021 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 216 co.1 n.1 e 223 co.1 R.D. n. 267/1942) a carico dell'imputato, riducendo le pene accessorie. Il ricorrente deduceva: 1) carenza motivazionale della Corte territoriale e mancata risposta alla richiesta di derubricazione in bancarotta semplice (con conseguente estinzione per prescrizione); 2) vizio di motivazione per eccessiva valorizzazione delle scritture contabili e della presunzione di distrazione derivante dal mancato rinvenimento dei beni al fallimento, nonché mancata valutazione favorevole delle dichiarazioni testimoniali e della possibilità che le somme fossero state impiegate per esigenze societarie. In particolare contestava la valutazione delle somme prelevate (cassa, assegni, utilizzo carta di credito, importo ricevuto da MAGI s.a.s.) e la utilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che le censure si limitassero a una richiesta di rivalutazione del prosieguo probatorio e della ricostruzione dei fatti, materia rimessa al giudice di merito. Ha confermato che la Corte territoriale non si è basata esclusivamente su dati contabili, ma su relazione del curatore (art. 33 L.F.), dichiarazioni del curatore in udienza, documentazione contabile, emissione di assegni a favore dell'imputato e spese con carta aziendale non inerenti l'attività, e ha adeguatamente motivato la non credibilità di alcune testimonianze per assenza di fatture o riscontri documentali. La Corte ha inoltre stabilito la legittimità dell'utilizzo in giudizio delle dichiarazioni rese al curatore e richiamato il principio secondo cui la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) - art. 216 co. 1 n. 1

    art. 216 co. 1 n. 1 R.D. n. 267/1942

    Norma penale che disciplina la bancarotta fraudolenta (in particolare la fattispecie distrattiva). La Corte ha ritenuto sussistenti sia gli elementi oggettivi che soggettivi richiesti per la fattispecie, dato il depauperamento del patrimonio sociale senza giustificazione e con modalità idonee a pregiudicare la massa creditoria.

  • Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) - art. 216 co. 4

    art. 216 co. 4 R.D. n. 267/1942

    Norma richiamata in relazione alle pene accessorie fallimentari; la Corte d'appello ha ridotto tali pene accessorie come indicato nella sentenza di merito.

  • Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare) - art. 223 co. 1

    art. 223 co. 1 R.D. n. 267/1942

    Ulteriore norma del codice fallimentare richiamata nell'imputazione per bancarotta fraudolenta; la Corte ha ritenuto provati gli episodi distrattivi richiamati da tale previsione.

  • Legge fallimentare - art. 33

    art. 33 L. Fall. (R.D. n. 267/1942)

    La relazione del curatore ex art. 33 è stata utilizzata come elemento probatorio, e la Corte ha valorizzato la relazione e la relazione orale del curatore in udienza per ricostruire gli ammanchi e le dichiarazioni ricevute dal fallito.

  • Codice di procedura penale - art. 63 co. 2

    art. 63 co. 2 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o di polizia e la loro utilizzabilità; la Corte ha chiarito che tale disciplina non si applica alle dichiarazioni rese dal fallito al curatore, che possono dunque essere valute nel processo mediante il curatore.

  • Disposizioni di coordinamento c.p.p. - art. 220 disp. coord.

    art. 220 disp. coord. cod. proc. pen.

    Richiamata nella trattazione dell'ambito di utilizzabilità della testimonianza del curatore e della sua non equiparabilità alle categorie cui si riferisce l'art. 63 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    Principio per cui la Corte di Cassazione non può effettuare una 'rilettura' del materiale probatorio di merito: la mera richiesta di diversa valutazione delle risultanze non integra vizio di legittimità.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015

    Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, Rv. 267710

    Principio secondo cui la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni sottratti.

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017

    Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017 - dep. 16.03.2018, Rv. 272664

    Conferma la possibilità di utilizzare in giudizio la testimonianza del curatore in ordine alle dichiarazioni ricevute nell'ambito della procedura fallimentare.

Massime di principio

  • La mancanza di rinvenimento dei beni o ammanchi di cassa al fallimento genera una presunzione di distrazione: l'onere probatorio ricade sull'amministratore di dimostrare la destinazione dei beni a finalità societarie.
  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione del merito probatorio fatta dal giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono in gran parte inammissibili se privi di specificità giuridica.
  • Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare possono essere utilizzate in giudizio tramite la testimonianza del curatore; non sono automaticamente escluse dalla disciplina dell'art. 63 c.p.p.
  • La richiesta di derubricazione del reato in bancarotta semplice deve essere sostenuta con censure specifiche che dimostrino errori nella valutazione degli elementi costitutivi dell'elemento soggettivo (dolo vs colpa); argomentazioni generiche rischiano l'inammissibilità.
  • Quando testimonianze contraddicono la documentazione contabile o mancano fatture e riscontri per importi rilevanti, il giudice può ritenere le testimonianze inverosimili e preferire la prova documentale.
  • Per contestare decisioni motivazionali del giudice di merito occorre indicare in modo puntuale quale principio di diritto sia stato violato o quale illogicità strutturale sussista nella motivazione; la mera insoddisfazione per l'esito processuale non basta.

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