Cassazione Penale, Sentenza n. 13012/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/07/2025 con cui la Corte di appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile per tardività l'atto di appello proposto in favore dell'imputato. L'unico motivo del ricorso in Cassazione denunciava la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 585, comma 1-bis e all'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., sostenendo che al difensore dell'imputato assente spettava il termine aggiuntivo di 15 giorni per impugnare perché l'imputato era stato rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per l'accesso ai riti alternativi e tale rappresentante non aveva esercitato il relativo diritto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'incremento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica quando in udienza era presente un procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale: in tali ipotesi l'imputato deve considerarsi "presente" ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, c.p.p., indipendentemente dal fatto che la richiesta del rito sia stata effettivamente formulata. Ne consegue che è irrilevante l'erronea indicazione di "assenza" nella intestazione della sentenza impugnata e che l'appello tardivo resta inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ma non alla somma a favore della Cassa delle ammende, avendo la Corte ritenuto che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000). La motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n.68/2016 del Primo Presidente
Norme richiamate
art. 606, cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Richiamato come parametro formale di censura in Cassazione; il ricorrente denunciava la violazione di tali lettere per presunta errata applicazione delle norme sui termini di impugnazione
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede l'aumento di 15 giorni del termine per impugnare per il difensore dell'imputato giudicato in assenza. La Corte ha interpretato che tale aumento non opera quando, in udienza, è presente un procuratore speciale dell'imputato nominato per un procedimento speciale, perché in tali casi l'imputato è da ritenersi presente
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della presenza in giudizio tramite procuratore speciale e la possibilità di ritenere l'imputato "presente" anche ove non abbia personalmente partecipato. La Corte ha applicato questa norma per escludere l'operatività del termine aggiuntivo di cui all'art. 585, comma 1-bis
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, per via della peculiare questione di diritto sollevata
Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016
Autorizza la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte ha predisposto la motivazione ai sensi di tale decreto
Massime di principio
- Il termine aggiuntivo di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica se in udienza era presente un procuratore speciale dell'imputato nominato per procedure speciali: in tali casi l'imputato è da ritenersi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter
- La presenza in giudizio tramite procuratore speciale può escludere gli effetti processuali della "assenza" formale dell'imputato, rendendo irrilevante un'erronea indicazione di assenza nella sentenza impugnata
- In caso di appello tardivo dovuto a interpretazioni ragionevoli o questioni giuridiche complesse, il ricorrente può essere esentato dalla condanna alla Cassa delle ammende se non risulta colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamo a Corte cost., n.186/2000)
- Per la valutazione della tempestività dell'impugnazione prevale la situazione effettivamente riscontrata in giudizio sulla mera indicazione formale riportata in atti; è quindi fondamentale verificare la concreta presenza o rappresentanza dell'imputato in udienza
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe documentare la mancanza di rappresentanza o l'effettiva assenza dell'imputato in udienza per poter pretendere il termine aggiuntivo; la semplice nomina di un procuratore speciale rileva invece come presenza dell'imputato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13007/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13014/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13017/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13031/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13041/2026 del 09/04/2026
- Sentenza penale · 9 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13046/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →