Cassazione Penale, Sentenza n. 42222/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna (anche in rito abbreviato) per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (cessione di dosi non quantificate di crack). Mazzanares ha dedotto violazione di legge per carenza della motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. Elhouri ha proposto più motivi: difetto di motivazione apparente rispetto all'applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e mancata concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per genericità e aspecificità dei motivi. Nel caso di Mazzanares la Corte ha rilevato che la decisione di merito motivava chiaramente il diniego della sospensione condizionale sulla base delle modalità della condotta e dei carichi pendenti (arresti in flagranza precedenti e successivi per lo stesso reato), e che l'appello non aveva criticato tali ragioni ma si era limitato a sottolineare l'incensuratezza e l'astratta possibilità del beneficio. Per Elhouri la Corte ha rilevato che la motivazione di merito era dettagliata e coerente rispetto alle risultanze istruttorie e che l'imputato non ha confutato tali argomentazioni in modo specifico. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (richiamando la giurisprudenza costituzionale), a versare in via equitativa €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale relativa al delitto di cessione di sostanze stupefacenti; la condanna è stata inflitta per la cessione di dosi di crack non quantificate
codice penale, art. 131-bis
Richiamata dalla difesa di Elhouri come possibile causa di esclusione della punibilità; la Corte di merito ha valutato le risultanze istruttorie e ritenuto infondata l'applicazione della causa, giudizio che in Cassazione non è stato specificamente confutato
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli, Rv. 268822)
Principio di diritto secondo cui l'appello (e il ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non enunciano e argomentano esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; applicato per dichiarare inammissibili i ricorsi
Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare i ricorrenti al versamento in favore della Cassa delle ammende se sussistono ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di €3.000,00
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono generici o non specificano e controargomentano puntualmente le ragioni del giudice di merito: è necessario contestare in modo diretto e argomentato le spiegazioni del giudice sottostante
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena occorre superare ragioni concrete opposte dal giudice (es. modalità della condotta, precedenti e carichi pendenti, rischio di reiterazione): mere affermazioni astratte di incensuratezza sono insufficienti
- L'invocazione di una causa di esclusione della punibilità (es. art. 131-bis c.p.) richiede un'argomentazione fattuale e giuridica che confronti le risultanze probatorie; se la motivazione di merito è dettagliata, il ricorso deve confutarla punto per punto
- La mancata specificità dei motivi non solo porta all'inammissibilità del ricorso ma può anche comportare condanne alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende
- In sede di impugnazione è essenziale documentare e motivare ogni censura con riferimento alle prove e alle ragioni espresse dal giudice di merito; attacchi meramente assertivi o generici sono destinati a essere respinti come inammissibili
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