Sentenza n. 12475/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi, pratica n. 13730 del 05.09.2023, notificato al ricorrente in data 07.09.2023, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, in quanto illegittimo e lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio, preordinato alla frequentazione di un corso universitario per l'anno accademico 2023/2024. Il diniego era fondato su plurime ragioni concernenti il percorso universitario e la conoscenza della lingua. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare. Nel corso del giudizio, essendosi concluso l'anno accademico cui si riferiva la domanda di immatricolazione, il giudice ha prospettato alle parti la possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del diniego. L'annullamento del provvedimento non avrebbe più prodotto alcuna utilità concreta, poiché l'anno accademico 2023/2024 si era ormai concluso. Non risultava inoltre manifestato un interesse del ricorrente a ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, come richiesto dall'art. 34, comma 3, c.p.a. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad agire deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia fino al passaggio in decisione e può essere verificato d'ufficio in ciascuna fase. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori
Quando l'annullamento non è più utile, il giudice può comunque accertare l'illegittimità dell'atto soltanto se permane un interesse del ricorrente collegato a una domanda risarcitoria.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso del possibile rilievo d'ufficio del profilo di improcedibilità prima di decidere.
Massime di principio
- L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio della causa in decisione; il suo venir meno sopravvenuto comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il provvedimento impugnato è collegato alla partecipazione a un determinato anno accademico ormai concluso, l'annullamento può non arrecare più alcuna utilità concreta al ricorrente e determina il sopravvenuto difetto di interesse.
- Se l'annullamento del provvedimento non è più utile, il giudice può accertarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. solo quando sussista un interesse ai fini risarcitori; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
Come è indicizzato
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