Ordinanza n. 111/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 04/06/2024, notificato ai ricorrenti il 07/06/2024, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha ordinato la sospensione ad horas delle attività condotte dalla-OMISSIS- e da -OMISSIS- nei locali di -OMISSIS- al -OMISSIS-, per sette giorni, e di tutti gli atti e documenti in esso richiamati, anche se sconosciuti; - del provvedimento recante avvio del procedimento; - e di tutti gli atti connessi, preordinati, presupposti anche se sconosciuti, se e in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di sospensione ad horas, per sette giorni, delle attività svolte in determinati locali, nonché atto di avvio del procedimento e atti connessi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Questura che ha disposto la sospensione immediata per sette giorni delle attività condotte nei locali indicati, oltre all'atto di avvio del procedimento e agli atti presupposti e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Dopo una precedente ordinanza cautelare di rigetto, con condanna alle spese, il TAR ha rilevato che gli ultimi atti presenti nel fascicolo risalgono al 2024 e ha ritenuto necessario verificare se siano sopravvenuti fatti o siano stati adottati provvedimenti rilevanti ai fini della permanenza dell'interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull'esito della causa.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. In vista dell'udienza pubblica fissata per il 29 aprile 2026, ha disposto un incombente istruttorio volto ad acquisire dalle parti informazioni su eventuali fatti o atti sopravvenuti e sulla perdurante sussistenza dell'interesse alla definizione del giudizio. L'adempimento deve essere eseguito entro il 25 marzo 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alla parte ricorrente e alla Questura tramite l'Avvocatura dello Stato. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti processuali disposti dal giudice.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'attività istruttoria del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando gli atti del fascicolo risultano risalenti e possono essere intervenuti fatti o provvedimenti idonei a incidere sulla persistenza dell'interesse al ricorso o sull'esito della controversia, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dalle parti aggiornamenti su tali circostanze e sulla perdurante attualità dell'interesse alla decisione.
- La verifica della permanenza dell'interesse alla decisione può essere disposta anche prima dell'udienza pubblica di merito, senza definire anticipatamente la controversia né il relativo esito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 9 mar 2026Ordinanza n. 526/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →