Cassazione Penale, Sentenza n. 5314/2024 del 06/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Feil ha impugnato l'ordinanza del 25/03/2023 con cui la Corte d'appello di Brescia ha rigettato, decidendo senza contraddittorio ex art. 634 c.p.p., la sua richiesta di revisione della sentenza di condanna irrevocabile (art. 73 DPR 9/10/1990 n. 309) emessa dalla Corte d'appello di Milano per un'offerta in vendita di eroina il 17 marzo 1997. Il ricorrente ha contestato che la Corte di appello ha errato nel ritenere inesistente incompatibilità fra quella condanna e la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Roma il 15/06/2005, poiché quest'ultima comprendeva anche un capo (capo 3) relativo alla cessione di 3 kg di eroina "in data antecedente e prossima al 5 agosto 1997", dunque temporalmente sovrapponibile alla vendita accertata dalla sentenza di condanna, e riguardante gli stessi destinatari (i fratelli Bruzzaniti). Inoltre si è dedotta violazione del diritto al contraddittorio perché la Corte di appello ha deciso la manifesta infondatezza senza attivare il contraddittorio e senza valutare compiutamente la sovrapposizione di fatti, tempi e soggetti.
La decisione
La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per il giudizio di revisione alla Corte d'appello di Venezia. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello di Brescia non avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la manifesta infondatezza della richiesta senza contraddittorio: doveva invece verificare (con il contraddittorio) la sovrapponibilità dei reati, la sovrapponibilità temporale degli episodi e l'identità dei destinatari (i Bruzzaniti). La Cassazione ha evidenziato che il Tribunale di Roma aveva assolto Feil anche per un episodio di cessione di eroina in epoca "antecedente e prossima al 5 agosto 1997", periodo che può includere la data dell'offerta in vendita contestata nella sentenza di condanna, per cui la valutazione di incompatibilità oggettiva doveva essere effettivamente svolta dal giudice della revisione.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Disciplina la revisione per incompatibilità tra sentenze irrevocabili; la Corte ha ricordato che l'inconciliabilità va valutata in termini di incompatibilità oggettiva dei fatti storici, non di pura contraddittorietà logica, e richiede un esame concreto dei periodi temporali e delle identità delle parti coinvolte.
art. 634 cod. proc. pen.
Consente al giudice della revisione di decidere senza contraddittorio quando la richiesta è manifestamente infondata; la Cassazione ha rilevato che tale decisione richiede estrema cautela: quando esistono dubbi sulla manifesta infondatezza (es. possibile sovrapposizione temporale o soggettiva) va attivato il contraddittorio.
art. 636 cod. proc. pen.
Riguarda le garanzie del giudizio di revisione; la Cassazione ha richiamato il principio che il ricorrente deve poter esercitare il contraddittorio quando la valutazione non appare manifestamente infondata.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sostanziale sui reati in materia di stupefacenti (tra cui detenzione e cessione). La decisione si fonda sulla necessità di verificare se le condotte contestate nelle diverse sentenze siano effettivamente riferibili agli stessi fatti storico-temporali e soggettivi.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 20029 del 27/02/2014 "Corrado"; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011 "Vitale")
Precedenti della Corte di cassazione che spiegano che l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili va intesa come incompatibilità oggettiva tra i fatti storici su cui si fondano le decisioni e non come mera contraddizione logico-giuridica; tali principi sono stati richiamati per sostenere la necessità di un esame concreto e non frettoloso.
Massime di principio
- La revisione ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. a) c.p.p. richiede l'accertamento di un'incompatibilità oggettiva tra i fatti storici delle sentenze irrevocabili, valutando periodo temporale, natura della condotta e identità delle persone coinvolte, non una semplice contraddizione logica.
- Il giudice che valuta la manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 deve essere prudente: se emergono dubbi sulla sovrapponibilità di fatti, tempi o soggetti deve attivare il contraddittorio e non decidere d'ufficio.
- Quando nelle diverse sentenze compaiono riferimenti a stessi gruppi di persone (es. medesimi destinatari di una cessione/offerta di stupefacente) o a periodi temporali potenzialmente sovrapponibili, va svolta una verifica approfondita perché l'assoluzione in un processo può incidere sulla revisione di una condanna in altro procedimento.
- Il fatto che due sentenze trattino qualificazioni giuridiche differenti (es. detenzione vs cessione/offerta) non esclude automaticamente l'incompatibilità: va sempre valutata la coincidenza dei fatti storici sottesi alle qualificazioni.
- La mancata valutazione del possibile "precedente giudiziario" insussistente (perché dovuto ad un'assoluzione) può incidere anche sulla determinazione della pena: la verifica della effettiva esistenza di precedenti è rilevante nella revisione.
- In caso di incertezza sul grado di sovrapposizione tra procedimenti è preferibile rinviare all'istruttoria contraddittoria del giudizio di revisione piuttosto che rigettare d'emblée la domanda come manifestamente infondata.
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