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Sentenza

Sentenza del 28/11/2016 n. 16712 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - IN GENERE - Debito tributario di società di persone - Responsabilità solidale del socio - Conseguenze - Notifica della cartella di pagamento alla sola società - Interruzione della prescrizione anche nei confronti del socio - Idoneità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava gli avvisi di rettifica fondati su accertamenti bancari, sostenendo, con il primo motivo, che la Commissione Tributaria Regionale avesse omesso di esaminare la questione della mancata considerazione dei costi indicati nel processo verbale di constatazione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 75 del TUIR, affermando che, anche in caso di rettifica induttiva, dovesse essere considerata l'incidenza dei costi sui ricavi accertati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di un quesito di diritto pertinente e sufficientemente specifico, poiché non indicava concretamente quale motivo di appello fosse stato omesso dalla CTR e introduceva un profilo non coincidente con l'oggetto della censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché presupponeva l'esistenza di costi correlati ai ricavi, circostanza non accertata nella sentenza impugnata, e perché non attaccava la ratio decidendi, fondata sulla mancanza di prove idonee a contrastare la pretesa tributaria. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.089,50 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il ricorrente ha denunciato l'omessa pronuncia su una specifica questione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché il quesito formulato non identificava concretamente il motivo di appello asseritamente ignorato.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e alla nullità della sentenza o del procedimento; tali motivi devono essere formulati in modo pertinente rispetto alla motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    All'epoca applicabile, richiedeva per i motivi di violazione di legge un quesito di diritto specifico, pertinente e calato nella fattispecie concreta. Un quesito generico o astratto non consente alla Corte di individuare l'errore denunciato e determina l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 75 TUIR

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere la necessità di considerare i costi nella determinazione del reddito. La Corte non ha esaminato nel merito tale questione, poiché il motivo era inammissibile e presupponeva un fatto, l'esistenza di costi correlati ai ricavi, non accertato nella sentenza impugnata.

  • Art. 1310 c.c.

    Secondo la massima riportata, la notifica alla società di persone della cartella relativa a un debito sociale interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci solidalmente responsabili.

  • Art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso richiamato, il termine decennale decorre dalla definitività dell'atto impositivo e la notifica interruttiva deve intervenire entro tale termine.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata; non è sufficiente formulare contestazioni astratte o riferite a questioni diverse da quelle realmente decise.
  • Quando si denuncia omessa pronuncia, occorre indicare con precisione quale domanda o motivo di appello non sia stato esaminato e spiegare perché tale omissione abbia inciso sulla decisione.
  • Una censura in cassazione non può fondarsi su fatti o accertamenti non contenuti nella sentenza impugnata: se l'esistenza di determinati costi non è stata accertata, non è possibile dedurne la necessaria incidenza sui ricavi come se fosse un dato acquisito.
  • È necessario impugnare la ratio decidendi della sentenza. Se il giudice ha deciso per mancanza di prove, un motivo che discuta soltanto l'interpretazione astratta della normativa sui costi resta estraneo alla motivazione e può essere dichiarato inammissibile.
  • In materia di responsabilità solidale dei soci di società di persone, un atto notificato alla società può produrre effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dei soci, purché la notifica avvenga entro il termine prescrizionale decorrente dalla definitività dell'atto impositivo.

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