Cassazione Civile, Ordinanza n. 39670/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di euro 9.128,82 a titolo di interessi maturati durante la sospensione cautelare di una precedente cartella fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale del Molise aveva confermato l’annullamento ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale degli interessi, richiamando l’art. 2948, n. 4, c.c. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza di merito avesse errato nel richiamare la disciplina delle sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 invece della disciplina degli interessi sospensivi prevista dagli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, 2946 e 2948 c.c., assumendo che, una volta formatosi il giudicato sulla controversia tributaria da cui derivavano gli interessi, dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., decorrente dalla definizione del giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata, pur con un riferimento normativo impreciso, aveva comunque fondato la decisione sulla prescrizione quinquennale degli interessi. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, quando la cartella riguarda interessi collegati a una pretesa tributaria la cui legittimità sia stata confermata con sentenza passata in giudicato, il credito non è più regolato dai termini dell’azione amministrativa/tributaria, ma dal termine ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 345 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo in relazione al contenuto della decisione tributaria
art. 132 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro motivazionale della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come paradigma dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla CTR ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, che riguardava interessi e non sanzioni
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
indicato come base normativa degli interessi dovuti per la sospensione della precedente cartella
art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma che, insieme all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, disciplina gli interessi da sospensione
art. 2948, n. 4, c.c.
richiamato dalla CTR per applicare la prescrizione quinquennale agli interessi; la Corte ne riconosce la regola generale, ma precisa che è superata dal giudicato
art. 2946 c.c.
richiamato nel secondo motivo come disposizione sul termine ordinario di prescrizione, ma la Corte individua come decisivo l’art. 2953 c.c.
art. 2953 c.c.
norma decisiva: quando il credito trova titolo in una sentenza passata in giudicato, si applica la prescrizione ordinaria decennale
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore
Massime di principio
- Gli interessi dovuti in relazione a una pretesa fiscale costituiscono, in via generale, un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, se considerati isolatamente, possono essere soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto per gli interessi.
- Quando però il credito per interessi trae titolo da una sentenza passata in giudicato che ha definito la legittimità della pretesa tributaria, opera l’art. 2953 c.c.: il titolo del credito non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza, con conseguente prescrizione decennale.
- In presenza di giudicato, non rilevano i termini di decadenza o prescrizione propri della fase amministrativa/tributaria per la riscossione originaria, poiché la pretesa si consolida nel titolo giudiziale.
- L’eventuale imprecisione nel richiamo della norma da parte del giudice di merito non è decisiva se la ratio effettiva della decisione è individuabile; tuttavia la qualificazione giuridica corretta del titolo del credito resta decisiva per stabilire il termine prescrizionale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38069/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39418/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39419/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39420/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39421/2021 del 13/12/2021
- ordinanza_civile · 13 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 39422/2021 del 13/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →