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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39670/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per il recupero di euro 9.128,82 a titolo di interessi maturati durante la sospensione cautelare di una precedente cartella fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale del Molise aveva confermato l’annullamento ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale degli interessi, richiamando l’art. 2948, n. 4, c.c. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza di merito avesse errato nel richiamare la disciplina delle sanzioni ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 invece della disciplina degli interessi sospensivi prevista dagli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, 2946 e 2948 c.c., assumendo che, una volta formatosi il giudicato sulla controversia tributaria da cui derivavano gli interessi, dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., decorrente dalla definizione del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza impugnata, pur con un riferimento normativo impreciso, aveva comunque fondato la decisione sulla prescrizione quinquennale degli interessi. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, quando la cartella riguarda interessi collegati a una pretesa tributaria la cui legittimità sia stata confermata con sentenza passata in giudicato, il credito non è più regolato dai termini dell’azione amministrativa/tributaria, ma dal termine ordinario decennale di cui all’art. 2953 c.c. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo in relazione al contenuto della decisione tributaria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro motivazionale della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come paradigma dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dalla CTR ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, che riguardava interessi e non sanzioni

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973

    indicato come base normativa degli interessi dovuti per la sospensione della precedente cartella

  • art. 47, comma 8-bis, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come norma che, insieme all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, disciplina gli interessi da sospensione

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato dalla CTR per applicare la prescrizione quinquennale agli interessi; la Corte ne riconosce la regola generale, ma precisa che è superata dal giudicato

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come disposizione sul termine ordinario di prescrizione, ma la Corte individua come decisivo l’art. 2953 c.c.

  • art. 2953 c.c.

    norma decisiva: quando il credito trova titolo in una sentenza passata in giudicato, si applica la prescrizione ordinaria decennale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore

Massime di principio

  • Gli interessi dovuti in relazione a una pretesa fiscale costituiscono, in via generale, un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, se considerati isolatamente, possono essere soggetti al termine di prescrizione quinquennale previsto per gli interessi.
  • Quando però il credito per interessi trae titolo da una sentenza passata in giudicato che ha definito la legittimità della pretesa tributaria, opera l’art. 2953 c.c.: il titolo del credito non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza, con conseguente prescrizione decennale.
  • In presenza di giudicato, non rilevano i termini di decadenza o prescrizione propri della fase amministrativa/tributaria per la riscossione originaria, poiché la pretesa si consolida nel titolo giudiziale.
  • L’eventuale imprecisione nel richiamo della norma da parte del giudice di merito non è decisiva se la ratio effettiva della decisione è individuabile; tuttavia la qualificazione giuridica corretta del titolo del credito resta decisiva per stabilire il termine prescrizionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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