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Ordinanza

Ordinanza n. 1187/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della Verifica Intermedia del Piano Educativo Individualizzato (d’ora in poi P.E.I.) per l’anno scolastico 2025/2026, del 12.02.2026, nella parte in cui nulla riporta, ai fini della revisione, non ravvisando elementi o motivazioni per apportare modifiche, confermando il PEI iniziale, b) del Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2025/2026 adottato in data 21.10.2025, relativo all’alunna -OMISSIS-, nella parte in cui indica il numero di ore di sostegno (22 ore settimanali), in misura diversa e inferiore rispetto alla concreta patologia di cui risulta affetta l’alunna; c) di tutti gli atti e/o provvedimenti, allo stato sconosciuti, riguardanti l’alunna -OMISSIS-, nella parte in cui quantificano l’orario di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 in misura diversa ed inferiore, rispetto alla concreta patologia di cui risulta affetta l’alunna; f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, in qualità di genitori dell’alunna -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202602166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Verifica intermedia del PEI e PEI per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte relativa all’assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 40 ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di alunna)

Prevale il privato

La controversia

La minore, iscritta alla scuola primaria, è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. 104/1992, in ragione di una patologia consistente in ritardo nello sviluppo psicomotorio e ipoacusia bilaterale. Il genitore ha impugnato la verifica intermedia del PEI, il PEI iniziale e gli atti connessi, lamentando che l’orario di sostegno fosse stato quantificato in 22 ore settimanali, quindi in misura inferiore sia all’orario di frequenza scolastica di 40 ore sia alle esigenze derivanti dalla grave disabilità. Il vizio dedotto consiste, in particolare, nel difetto di motivazione della mancata revisione o dell’incremento delle ore, poiché l’amministrazione scolastica, pur disponendo delle certificazioni sanitarie attestanti la gravità dell’handicap, non avrebbe indicato i presupposti di fatto e di diritto giustificativi della quantificazione del sostegno.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché la verifica intermedia del PEI non esponeva i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell’assegnazione di 22 ore di sostegno, nonostante l’orario scolastico di 40 ore e la certificata situazione di grave disabilità della minore. Il giudice ha precisato che il PEI costituisce l’atto collegiale adottato dall’organo specializzato cui compete la determinazione del fabbisogno di sostegno, ma ha rilevato l’illegittimità motivazionale della verifica impugnata, imponendo all’amministrazione di rideterminarsi tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna. È stato ravvisato anche il periculum in mora, considerato l’avanzato svolgimento dell’anno scolastico. Il riesame dovrà rispettare il principio secondo cui il sostegno all’alunno con grave disabilità deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, potendo arrivare anche alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificare una riduzione non adeguatamente motivata. Il merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La disposizione è richiamata quale base del riconoscimento della situazione di handicap grave della minore.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare e della decisione sulla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute e di oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • In presenza di una situazione di handicap grave, la determinazione delle ore di sostegno deve essere ancorata all’effettivo fabbisogno dell’alunno, quale emerge dalla sua condizione concreta e dal PEI, e non può essere giustificata da automatismi o da una mera quantificazione riduttiva dell’orario.
  • La verifica intermedia del PEI che confermi il numero di ore di sostegno senza indicare i presupposti di fatto e di diritto della decisione, soprattutto quando l’orario assegnato sia significativamente inferiore al tempo-scuola e siano documentate gravi esigenze di disabilità, è viziata per difetto di motivazione.
  • Il sostegno scolastico necessario a garantire il diritto all’istruzione e all’integrazione dell’alunno con grave disabilità può giungere sino alla copertura integrale del tempo-scuola; esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica non possono, da sole, giustificare una riduzione del sostegno occorrente.
  • Il PEI è l’atto collegiale adottato dall’organo specializzato competente per determinare il fabbisogno di sostegno scolastico; l’amministrazione, tuttavia, deve motivare adeguatamente la quantificazione operata e il mancato adeguamento alle esigenze dell’alunno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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