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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46916/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze di condanna e aveva rideterminato le pene. Il ricorso evidenziava due profili: (1) carenza di prova, sugli indici oggettivi ricavabili dalle sentenze, dell'ideazione preventiva e della permanenza del progetto criminoso richiesti per il riconoscimento della continuazione; (2) errata determinazione dell'aumento di pena per il reato continuato (art. 9 legge 1423/56) in violazione dell'art. 81 c.4 cod. pen. in relazione all'art. 99 c.4 cod. pen., avendo il giudice dell'esecuzione previsto un aumento complessivo inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave nonostante l'applicazione della recidiva ex art. 99 c.4.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte relativa alla prima censura (mancata specificazione della violazione di legge e dei passaggi motivazionali contestati), ritenendo che il Procuratore non avesse indicato con la necessaria specificità i punti della motivazione oggetto di censura. Ha invece accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata ha determinato un aumento di pena inferiore al minimo previsto (un terzo) per i reati commessi da soggetto al quale è stata applicata la recidiva ex art. 99 c.4. Pertanto la Corte ha annullato limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato di cui all'art. 9 legge n. 1423/56 e ha rinviato il punto al Tribunale di Vercelli per nuovo giudizio, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen., comma 4

    Si tratta della disposizione sulla recidiva speciale che, se applicata al soggetto, incide sull'aumento di pena complessivo nella continuazione; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse applicato la recidiva ma non avesse rispettato le conseguenti prescrizioni di incremento della pena.

  • art. 81 cod. pen., quarto comma

    se i reati in concorso formale o in continuazione sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave

    La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia violato questa norma determinando un aumento complessivo inferiore al minimo legale (un terzo) per il reato continuato, nonostante l'applicazione della recidiva.

  • art. 9 legge 1423/1956

    Norma sostanziale relativa al reato continuato oggetto della rideterminazione della pena; la decisione è stata annullata limitatamente alla modalità di calcolo dell'aumento della pena per il reato continuato disciplinato da tale articolo.

  • art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen.

    Predisposizione procedurale che disciplina il vizio dedotto (erronea applicazione della legge), ritenuta applicabile dalla Corte per valutare la censura relativa alla determinazione della pena.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di specificità dei motivi: regola l'obbligo di specificare le censure; la Corte ha confermato che la mancanza di specificità rende inammissibile la relativa censura.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere formulati con la specificità necessaria: il ricorrente deve indicare la norma violata e i passaggi motivazionali contestati, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • Il riconoscimento della continuazione richiede elementi obiettivi dalle sentenze di condanna che dimostrino l'ideazione preventiva e la persistenza del progetto criminoso; le contestazioni generiche sulla mancanza di tali indici rischiano di essere inammissibili se prive di puntualizzazioni.
  • Se al soggetto è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 c.4, nella determinazione dell'aumento di pena per reati in continuazione il minimo incrementale non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave (art. 81 c.4): il mancato rispetto di questo limite determina annullamento della determinazione della pena.
  • In caso di annullamento parziale della determinazione della pena, il giudice deve procedere al nuovo calcolo conformemente alle indicazioni della Corte e rinviare la questione al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione.
  • La Corte può comunque desumere la violazione dedotta dal contenuto complessivo del ricorso se la violazione è, nel suo senso, ricavabile dagli altri elementi, ma non è buona prassi fare affidamento su interpretazioni implicite: è preferibile esplicitare sempre il vizio di diritto e i punti della motivazione ritenuti omissivi o contraddittori.

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