Cassazione Penale, Ordinanza n. 09082/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per omesso versamento dell'IVA. Il ricorso era imperniato su un dedotto vizio di motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato: secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente spiegato l'attribuzione all'imputato della responsabilità per la sopravvenuta crisi di liquidità della società. La Cassazione rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione complessiva della sentenza impugnata, la quale aveva dato conto della piena operatività dell'imputato nella società, della sua consapevolezza degli importi IVA dovuti a seguito della dichiarazione IVA presentata per l'anno 2017, dell'obbligo di accantonare progressivamente l'IVA riscossa prima della crisi di liquidità e delle conseguenze della scelta di assumere l'incarico societario anche rispetto all'eventuale indisponibilità di provvista. Inoltre, il ricorso non deduceva circostanze idonee a integrare una causa di forza maggiore ed appariva in sostanza sollecitare una rivalutazione del merito sull'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura era solo apparentemente formulata come vizio di motivazione ma in realtà era diretta a una rivalutazione del merito sull'elemento soggettivo del reato, senza confrontarsi con l'iter argomentativo della sentenza d'appello e senza allegare elementi concreti idonei a prospettare la forza maggiore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, con esclusione di profili idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
La decisione presuppone la condanna per omesso versamento dell'IVA e valorizza, ai fini dell'elemento soggettivo, la consapevolezza dell'obbligo di pagamento e l'assenza di una dedotta forza maggiore.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che denunci un vizio di motivazione sull'elemento soggettivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione complessiva della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del merito, specie quando la doglianza riguarda la ricostruzione dell'elemento psicologico del reato.
- In materia di omesso versamento IVA, ai fini dell'accertamento del dolo rilevano la piena operatività dell'amministratore, la consapevolezza degli importi dovuti e l'omesso accantonamento dell'imposta riscossa; l'eventuale crisi di liquidità deve essere specificamente allegata e spiegata come forza maggiore per poter incidere sulla responsabilità.
- La mancata deduzione di circostanze concrete idonee a integrare una causa di forza maggiore impedisce di mettere in discussione la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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