Sentenza n. 339/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a - della cartella di pagamento n. 100 2025 00257044 05 000, notificata in data 1.12.2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate di Salerno ha ingiunto al sig. Proto Ubaldo il pagamento della somma di €. 21.883,14, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis D.p.r. 380/2001; b - del provvedimento prot. n. 11136 del 1.09.2021 di accertamento di inottemperanza; c - ove e per quanto occorra, del provvedimento del Comune di Positano non conosciuto, di iscrizione a ruolo n. 2025/002693 della sanzione amministrativa pecuniaria, ex art. 31 co. 4 bis D.P.R. 380/2001; d - di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali. nonché per la declaratoria di nullità ex art. 31 cpa della cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione n. 100 2025 00257044 05 000 e per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva della non debenza della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 31 co. 4-bis D.P.R. 380/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e accertamento di inottemperanza a ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento, notificata il 1° dicembre 2025, recante la richiesta di € 21.883,14 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché il provvedimento comunale del 1° settembre 2021 di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 41/2019, limitatamente alla mancata rimozione degli infissi, e l’iscrizione a ruolo della sanzione. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità della cartella e l’accertamento della non debenza della sanzione. Il ricorso è stato ritenuto tardivo quanto all’impugnazione dell’accertamento di inottemperanza, conosciuto almeno dal 4 novembre 2021. Quanto alla cartella, il ricorrente ha contestato la debenza della sanzione sul presupposto che la demolizione fosse stata integralmente eseguita, nonché il difetto di motivazione degli interessi moratori, per omessa indicazione della base normativa, del tasso applicato, della decorrenza e delle modalità di calcolo.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso, limitatamente all’impugnazione del provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, poiché tale atto era noto al ricorrente almeno dal 4 novembre 2021 e non è stato tempestivamente impugnato. Nel resto ha rigettato il ricorso contro la cartella. Il fatto che l’ingiunzione di demolizione sia stata integralmente ottemperata, sia pure tardivamente e dopo l’interlocuzione con il Comune, non elimina la sanzione pecuniaria già maturata per l’inottemperanza al termine di novanta giorni; l’adempimento tardivo impedisce soltanto gli eventuali maggiori costi della demolizione d’ufficio. È stata inoltre respinta la censura relativa alla motivazione degli interessi, poiché l’art. 12, n. 3, d.P.R. 602/1973 richiede, a pena di validità della cartella, l’indicazione della data di esecutività del ruolo e il riferimento all’atto presupposto o alla motivazione della pretesa, senza imporre necessariamente il dettaglio della base normativa, del tasso, della decorrenza e delle modalità di calcolo degli interessi. Le spese sono state compensate in ragione della sopravvenienza della decisione dell’Adunanza plenaria rispetto alla demolizione spontanea.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sanzione amministrativa pecuniaria consegue all’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine previsto; l’adempimento tardivo non ne determina il venir meno.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti.
art. 31 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È stato invocato dal ricorrente per la declaratoria di nullità della cartella, ma la domanda non è stata accolta.
art. 12, n. 3, d.P.R. 602/1973
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ai fini della validità della cartella, impone l’indicazione della data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’atto di liquidazione o accertamento precedente, ovvero la motivazione della pretesa; non richiede necessariamente il dettaglio di base normativa, tasso, decorrenza e modalità di calcolo degli interessi moratori.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di demolizione rileva ai fini della configurazione dell’inottemperanza sanzionata.
Massime di principio
- La demolizione spontanea eseguita oltre il termine di novanta giorni previsto dall’ordinanza di demolizione non fa venir meno la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, già maturata per l’inottemperanza; l’adempimento tardivo vale soltanto a evitare gli eventuali maggiori costi della demolizione eseguita in danno.
- L’impugnazione di un atto di accertamento dell’inottemperanza è irricevibile se proposta oltre il termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza, anche quando il destinatario abbia successivamente contestato la cartella di pagamento fondata su quell’atto.
- La cartella di pagamento è validamente motivata, ai sensi dell’art. 12, n. 3, d.P.R. 602/1973, quando indica la data di esecutività del ruolo e richiama l’atto presupposto di liquidazione o accertamento, ovvero espone la motivazione della pretesa; non è necessaria, ai fini della validità, l’analitica indicazione della base normativa, del tasso, della decorrenza e delle modalità di calcolo degli interessi moratori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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