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Sentenza

Sentenza n. 2461/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per motivi di “Studio”, Prot. N. -OMISSIS-, emesso in data 29/09/2025 dall'Ambasciata d'Italia a-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202515165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto d’ingresso, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità prescritte. Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile vizio della procura e della sottoscrizione del ricorso. In particolare, dalla procura redatta in duplice lingua non risultava che il pubblico ufficiale avesse previamente accertato l’identità del sottoscrittore né che la firma fosse stata apposta in sua presenza. Il ricorrente, pertanto, non risultava validamente rappresentato da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme di legge.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego di visto. Ha ritenuto che la procura alle liti, anche se rilasciata all’estero, fosse soggetta alle regole processuali italiane applicabili al giudizio amministrativo e dovesse contenere gli elementi tipici dell’autenticazione: previo accertamento dell’identità del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. L’assenza di tali elementi ha comportato la mancanza, in senso giuridico, della sottoscrizione del ricorso richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., con conseguente nullità ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., in quanto l’Adunanza plenaria, con sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025, ha escluso che tale disposizione esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo e ha affermato l’incompatibilità della sanatoria con la struttura del rito amministrativo. È stata altresì esclusa la rimessione in termini per errore scusabile, poiché il ricorso era stato notificato il 10 dicembre 2025, dopo la pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza plenaria, e non sussistevano oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e della recente pronuncia dell’Adunanza plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudice ha richiamato il principio per cui il processo celebrato in Italia è regolato dalla legge processuale italiana, anche quando la procura sia stata rilasciata all’estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte capace di stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura speciale.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L’autenticazione richiede sia l’accertamento preventivo dell’identità del sottoscrittore sia l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale; tali elementi devono risultare dalla procura.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la declaratoria d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso quando il vizio impedisce una valida instaurazione del giudizio.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La mancanza giuridica della sottoscrizione determina la nullità del ricorso e la conseguente inammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disposizione non è espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare la procura nulla o inesistente nel rito amministrativo.

  • art. 73 c.p.a.

    Il TAR ha definito la causa dopo aver avvisato le parti del possibile profilo di inammissibilità e della possibile decisione mediante sentenza semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso e deve essere conferita nelle forme previste dalla legge; la mancanza o invalidità della procura determina la carenza giuridica della sottoscrizione del ricorso e la sua nullità, con conseguente inammissibilità.
  • Quando la procura alle liti è rilasciata all’estero ma destinata a un giudizio amministrativo italiano, la sua validità formale deve risultare compatibile con le regole processuali italiane; l’autenticazione deve attestare il previo accertamento dell’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
  • L’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare retroattivamente una procura nulla o inesistente, considerata la necessità che la procura preceda la redazione e la notificazione del ricorso e la funzione dei termini decadenziali del rito amministrativo.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; dopo la pubblicazione di una pronuncia dell’Adunanza plenaria chiarificatrice della disciplina applicabile, non è configurabile un’oggettiva situazione di incertezza per i ricorsi successivamente notificati, salvo gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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