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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25666/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto del riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (ordinanza GIP 9/6/2023) per reati di associazione mafiosa ex art.416-bis e per estorsione tentata (capo 27). Le doglianze principali: vizi di motivazione sulle esigenze cautelari (inattualità per il tempo intercorso tra richiesta e esecuzione della misura); violazione di legge e mancanza di autonoma valutazione del contributo personale dell'indagato al sodalizio; inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore Zaffonte (per mancata indicazione della fonte) e delle intercettazioni acquisite in altro procedimento (richiesta di esclusione per presunto effetto ne bis in idem); inattualità delle esigenze cautelari alla luce della detenzione già in corso fino al 2034; carenza di gravi indizi in relazione all'estorsione del 2011.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure riguardassero essenzialmente una nuova valutazione dei fatti e degli indizi (materia di merito) e fossero quindi non ammissibili in questa sede, salvo che non si denunci la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione. In particolare: il ritardo temporale (inferiore a due mesi) non elimina le esigenze cautelari; il Tribunale ha motivato congruamente la persistenza del pericolo di reiterazione richiamando legami familiari, ruolo nell'organizzazione, coinvolgimento in narcotraffico, armi e faida; il rinvio per relationem agli atti acquisiti è legittimo per il giudice del riesame; l'uso di elementi tratti da altri procedimenti è possibile per valutare condizioni di fatto, salvo che la difesa non provi l'inutilizzabilità con gli atti del procedimento originario; le doglianze sull'inutilizzabilità di intercettazioni e dichiarazioni del collaboratore sono generiche e prive della dimostrazione della incidenza sulla prova complessiva; il ricorso è complessivamente generico. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale che inquadra il reato associativo di tipo mafioso quale capo contestato; la sua contestazione genera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art.275 c.p.p., non facilmente superabile salvo prova di recesso o cessazione dell'attività del sodalizio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità delle censure in Cassazione relativi ai motivi dedotti dal difensore; richiamato come vincolo rispetto all'esposizione dei motivi nel ricorso.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Previsione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi di tipo mafioso; la Corte ha richiamato che tale presunzione può essere superata solo con elementi concreti quali il recesso o l'esaurimento dell'attività associativa.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Obbligo di autonoma motivazione per l'ordinanza genetica emessa dal GIP (inaudita altera parte). La Corte ha precisato che tale obbligo non è richiesto per l'ordinanza del Tribunale del riesame, che può legittimamente rimandare per relationem agli atti.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Norma sulla connessione dei procedimenti e rilevanza delle intercettazioni autorizzate per reati connessi; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia specificato perché le intercettazioni sarebbero inutilizzabili o non connesse.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti comunicativi successivi; la Cancelleria è incaricata delle comunicazioni previste.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti e degli indizi operata dal giudice del merito sono, di regola, inammissibili: sono ammesse le impugnazioni solo se denunciano violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il tempo intercorso tra la richiesta di misura cautelare e la sua esecuzione non determina di per sé l'inattualità delle esigenze cautelari; va valutato nel contesto della complessità investigativa e degli elementi probatori e soltanto un decorso significativo e motivato può essere decisivo.
  • Il Tribunale del riesame può legittimamente richiamare per relationem la motivazione dell'ordinanza genetica e la richiesta del PM; non è sempre richiesto per il riesame l'esercizio di una ricostruzione integralmente autonoma come nell'ordinanza genetica.
  • È ammesso l'uso, ai fini cautelari, di elementi desunti da altri procedimenti; la difesa che invoca l'inutilizzabilità di tali elementi deve allegare e provare con documenti del procedimento originario il vizio che ne impedisce l'utilizzo.
  • Le eccezioni generiche sull'inutilizzabilità delle intercettazioni o delle dichiarazioni di collaboratori sono inammissibili: la parte deve specificare quale sia la rilevanza dell'elemento e dimostrare che la sua esclusione inciderebbe sulla prova di resistenza complessiva.
  • Le conseguenze dell'inammissibilità possono comprendere condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende; pertanto le doglianze in Cassazione devono essere formulate con precisione per evitare sanzioni economiche.

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