Ordinanza n. 13568/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad formatosi sull’istanza di rilascio di visto turistico dalla ricorrente in data 23.06.2025; e per il conseguente accertamento e la declaratoria - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in ordine alla menzionata istanza e per la condanna - dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in persona dell’Ambasciatore p.t., a provvedere in ordine alla summenzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co.3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio di visto turistico presentata il 23 giugno 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla nuova istanza di rilascio di visto turistico presentata mediante PEC il 23 giugno 2025. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e la condanna dell'Ambasciata a pronunciarsi entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda sul silenzio. Ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ha disposto incombenti istruttori, ordinando l'acquisizione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di ulteriori chiarimenti sulle ragioni per le quali la sede diplomatica non ha proceduto dopo la presentazione della nuova istanza di visto del 23 giugno 2025 e sulle iniziative che l'Amministrazione intende successivamente adottare per pervenire a una pronuncia sull'istanza. La prosecuzione della trattazione è stata fissata alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026. Non risultano decisioni sulla nomina del commissario ad acta né sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
con richiesta di nomina di un commissario ad acta ex art. 117 co.3
La ricorrente ha invocato la disposizione per ottenere, in caso di accertamento dell'obbligo di provvedere, la nomina di un commissario ad acta; l'ordinanza non decide su tale richiesta.
art. 65 c.p.a.
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.
È richiamato quale base processuale per la disposizione degli incombenti istruttori finalizzati ad acquisire chiarimenti dall'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
(e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679)
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
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