Cassazione Civile, Ordinanza n. 25451/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2006 era stato emesso per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti concernenti prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni. Il contribuente sosteneva, da un lato, che l'atto fosse inesistente o comunque invalido perché emesso nei confronti di un soggetto già cessato; dall'altro, contestava nel merito la pretesa fiscale. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell'art. 38 c.c., assumendo che l'avviso avrebbe dovuto essere intestato al soggetto materiale esecutore delle attività e che gravava sull'Ufficio la prova dei presupposti della responsabilità; 2) violazione dell'art. 56 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'avviso fosse motivato per relationem su atti non conoscibili perché coperti da segreto istruttorio penale e che la pretesa fosse sfornita di prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la cessazione di un'associazione non riconosciuta non impedisce all'Amministrazione di far valere i debiti fiscali maturati durante la sua esistenza e che, una volta estinta l'associazione, la pretesa può essere rivolta direttamente nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell'ente, cioè dell'ultimo legale rappresentante, responsabile anche personalmente e solidalmente ex art. 38 c.c.; ha inoltre ritenuto che l'intestazione dell'avviso all'associazione non esistente non invalidasse l'atto, se notificato al soggetto responsabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: quanto alla motivazione per relationem, perché la CTR aveva accertato che gli atti richiamati erano stati notificati e quindi erano conoscibili; quanto alla pretesa carenza di prova, perché la censura era generica e mirava solo a contestare la valutazione del merito compiuta dal giudice di appello. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 c.c.
Per le obbligazioni assunte da chi rappresenta l'associazione i terzi possono agire sul fondo comune e, inoltre, rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione; dopo l'estinzione dell'associazione non riconosciuta la pretesa può essere fatta valere direttamente nei confronti di tali soggetti.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
I termini di accertamento per l'IVA decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; la cessazione dell'ente non può comprimere illegittimamente tali termini.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
I termini di accertamento per le imposte dirette decorrono dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; l'estinzione dell'ente non impedisce la ripresa nei termini di legge.
art. 28, comma 5, d.lgs. n. 175 del 2014
Richiamato come ipotesi speciale non rilevante nel caso concreto e comunque non applicabile ratione temporis.
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio; la Corte lo richiama in via analogica per confermare la validità della notifica al successore/soggetto responsabile.
art. 56, primo e secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
La censura sulla motivazione per relationem è stata ritenuta inammissibile perché gli atti richiamati erano stati notificati e quindi conosciuti dal destinatario.
art. 2697 c.c.
La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché si traduceva in una generica contestazione della valutazione delle prove, senza specifica critica alla motivazione della CTR.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'estinzione di un'associazione non riconosciuta non preclude all'Amministrazione finanziaria l'accertamento dei tributi maturati nel periodo in cui l'ente era esistente, purché la pretesa sia esercitata nei termini di decadenza previsti dalla legge.
- Dopo l'estinzione di un'associazione non riconosciuta, l'avviso di accertamento non può essere notificato all'ente ormai inesistente, ma può e deve essere rivolto e notificato a chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione, in quanto responsabile personale e solidale ex art. 38 c.c.
- L'intestazione dell'atto al soggetto cessato non ne comporta l'invalidità quando l'atto sia chiaramente riferibile al successore/responsabile e sia stato a lui notificato, rendendolo edotto della pretesa fiscale.
- La censura sulla motivazione per relationem è infondata quando gli atti richiamati siano stati effettivamente portati a conoscenza del destinatario; la doglianza sulla prova è inammissibile se si risolve in una mera contestazione generica della valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
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