Cassazione Civile, Sentenza n. 1523/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza n. 14229/2021 con cui la Corte aveva rigettato il ricorso della società. Oggetto della controversia: qualificazione di un esborso di € 6.000.000,00 effettuato da Mercatone Uno Estate s.r.l. a favore della ricorrente come "acconto sul prezzo" (con conseguente IVA) anziché come "caparra confirmatoria" (tesi della ricorrente). La società deduceva errori di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: (i) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non trascritte le clausole contrattuali e non prodotto il contratto preliminare, impedendo di cogliere la volontà negoziale; (ii) la Corte avrebbe ignorato la questione del comportamento divergente degli Uffici periferici dell'Agenzia (Vercelli vs Imola) relativa alla qualificazione, che la ricorrente sostiene di aver già prospettato nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che gli errori denunciati non fossero errori di fatto immediatamente percettibili e decisivi ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c., ma piuttosto questioni di interpretazione o valutazione non revocabili per tale mezzo. In particolare: la Corte ha ritenuto di aver comunque esaminato la censura sulla qualificazione dell'esborso (giungendo a conclusioni meritevoli di critica ma non contraddette da un errore materiale), e ha considerato la doglianza relativa allo statuto del contribuente come questione nuova non proposta nei precedenti gradi. Nulla è stato disposto sulle spese; è stato dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002 con conseguente versamento integrativo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Norma che disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; qui utilizzata quale titolo procedurale per proporre la revocazione dell'ordinanza impugnata.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Stabilisce il vizio di revocazione per errore di fatto della Corte di cassazione. La Corte richiama i criteri di ammissibilità: l'errore deve essere evidente, immediatamente riscontrabile dagli atti, essenziale e decisivo e non riguardare valutazioni interpretative.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come quadro normativo delle censure originarie in cassazione; la Corte valuta se i motivi proposti incidessero sulle fattispecie rilevanti previste dall'art. 360.
artt. 1362 e 1385 c.c.
Norme sul criterio di interpretazione del contratto (art.1362) e sulla caparra (art.1385). La controversia verte sulla corretta applicazione di tali criteri e sulla qualificazione dell'esborso come caparra confirmatoria o acconto.
art. 10 Statuto del contribuente
Norma sulla buona fede dell'Amministrazione finanziaria e responsabilità per comportamenti difformi. La ricorrente invocava l'art.10 per chiedere esclusione di sanzioni in relazione alla diversa qualificazione data da uffici periferici; la Corte ha ritenuto tale questione nuova e non precedentemente prospettata per ottenere quell'effetto.
art. 54 del d.l. n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012
Riforma dell'art. 360 c.p.c. (comma 1, n.5) richiamata per spiegare i limiti alle doglianze basate su mera insufficienza della motivazione, non più denunziabili in cassazione come prima.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'applicabilità e dispone il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione di una decisione della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo quando l'errore sia palese, immediatamente riscontrabile dagli atti e decisivo per l'esito della pronuncia; non può essere invocata per correggere valutazioni ermeneutiche o di merito.
- La mancata considerazione di un documento effettivamente presente nel fascicolo può integrare una svista materiale rilevante ai fini della revocazione, ma solo se la sentenza dichiara l'inesistenza del documento e dalla verifica emergono due rappresentazioni divergenti chiaramente contrastanti.
- Se la Corte ha comunque affrontato la questione (anche in modo sintetico o con diversa interpretazione), la censura riguarda un errore di giudizio e non è sindacabile tramite revocazione; in tal caso occorrono i rimedi ordinari previsti per l'impugnazione della decisione.
- Questioni nuove o nuove richieste di regime sanzionatorio (es. invocazione dell'art.10 dello Statuto del contribuente per escludere sanzioni) che non siano state prospettate nei precedenti gradi sono inammissibili in cassazione e, a maggior ragione, in revocazione.
- Nel contenzioso fiscale, la divergenza di interpretazione tra uffici periferici (es. qualificazione differente di operazioni) può avere effetti rilevanti solo se correttamente dedotta e utilizzata processualmente fin dai gradi di merito per vincolare l'argomentazione; non basta la mera esistenza di valutazioni divergenti per ottenere automaticamente tutoria in cassazione.
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