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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16347/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità (art. 606 lett. e c.p.p.). La difesa sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente considerato l'incensuratezza, il radicamento stabile e la giovanissima età dell'imputato, mentre avrebbe puntato solo sulla pluralità di denunce/precedenti di polizia a suo carico ai fini della prognosi negativa sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo il motivo manifestamente infondato. Ha confermato che la valutazione sulla concessione di benefici e sugli elementi del trattamento sanzionatorio è rimessa al giudice di merito e che, nel caso di specie, la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la prevalenza dei precedenti di polizia e delle modalità della condotta rispetto agli elementi favorevoli. Per effetto dell'inammissibilità la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa, al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. e

    Norma invocata come parametro del sindacato di legittimità per vizio motivazionale (contraddittorietà o manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva adeguatamente motivato la sua valutazione prognostica.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, rinvenendosi colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende (equi fissata in euro 3.000).

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato come base procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura è stata seguita consentendo la memoria del Procuratore Generale e il contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca soltanto la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non sostituisce il suo apprezzamento discrezionale sulle misure sanzionatorie o sui benefici.
  • Precedenti di polizia o denunce anche non definitivi possono essere valutati dal giudice di merito come indicatori di una prognosi negativa e giustificare il diniego della sospensione condizionale della pena.
  • L'incensuratezza e la giovane età non garantiscono automaticamente la concessione di benefici: vanno bilanciate con altri elementi (modalità della condotta, pluralità di segnalazioni, precedenti di polizia).
  • Un motivo di ricorso basato su mera divergenza di valutazioni prognostiche rispetto al giudice di merito è spesso destinato a essere dichiarato inammissibile se la motivazione è complessivamente coerente.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche sanzioni alla cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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