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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25215/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato per rapina. I motivi dedotti attenevano essenzialmente al trattamento sanzionatorio e al diniego di benefici circostanziali: 1) si censurava l'illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità della rapina, richiamando la sentenza della Corte costituzionale del 13 maggio 2024; 2) si lamentava contraddittorietà della motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; 3) si deducevano carenza di motivazione e violazione di legge per il mancato esonero dalla recidiva contestata; 4) si contestava il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e la conseguente dosimetria della pena. La Corte rileva che tali doglianze ripropongono questioni già sollevate in appello e disattese con motivazione ritenuta congrua, nonché che mirano in sostanza a una nuova valutazione del merito sanzionatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che tutti i motivi fossero meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già puntualmente respinte con motivazione non illogica; inoltre li ha qualificati come manifestamente infondati perché diretti a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo arbitrarietà o manifesta illogicità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata ritenuta non applicabile perché il pregiudizio economico non era tenue e andava valutato anche alla luce delle conseguenze dell'aggressione, in concreto consistite nel grave turbamento delle persone offese.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono state negate per l'assenza di elementi significativi di segno favorevole e di effettiva resipiscenza, con motivazione ritenuta congrua.

  • cod. pen.

    È stata confermata la rilevanza della recidiva contestata come circostanza aggravante, sulla base dei precedenti specifici, della breve distanza temporale tra i fatti e della personalità dedita al delitto.

  • Corte cost. del 13 maggio 2024, n.

    La difesa invocava l'intervento della Corte costituzionale per la lieve entità della rapina; dal testo emerge solo il richiamo difensivo, non il contenuto specifico della pronuncia.

Massime di principio

  • Le doglianze che riproducono in cassazione questioni già devolute e decise in appello possono essere dichiarate inammissibili quando la sentenza di merito abbia fornito una risposta specifica e logicamente coerente.
  • La valutazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sulla quantificazione della pena appartiene in via primaria al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità può essere esclusa quando il pregiudizio non sia economicamente lieve e, nel bilanciamento concreto, rilevino anche le conseguenze ulteriori della condotta, come il turbamento arrecato alle persone offese.
  • La recidiva può essere confermata quando il reato contestato si inserisca in una sequenza di precedenti omogenei, commessi a breve distanza di tempo e indicativi di una persistente inclinazione delinquenziale.
  • Il mero dissenso sulla dosimetria della pena non integra di per sé un vizio di legittimità, occorrendo un vero deficit motivazionale o un ragionamento intrinsecamente illogico.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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