Ordinanza n. 384/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva, con gli atti presupposti e consequenziali, inclusa la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Catanzaro, la relativa comunicazione di notifica, l’avvio del procedimento camerale di cessazione d’ufficio dell’attività, il preavviso prefettizio, il parere del Gruppo Interforze Antimafia e gli ulteriori atti istruttori presupposti, nonché la determinazione di mancata applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli motivi di legittimità dedotti contro l’interdittiva.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e operata una valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione. Il giudice ha rilevato che la società aveva di fatto cessato l’attività e non aveva dipendenti; pertanto non risultava configurabile un pregiudizio concreto derivante dall’interdittiva, essendo l’impresa già estromessa di fatto dal circuito economico. La valutazione è stata espressamente resa impregiudicata ogni decisione sul merito. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità delle circostanze fattuali.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’assenza di un pregiudizio concreto e attuale.
d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell’informazione antimafia interdittiva impugnata e delle misure amministrative di prevenzione collaborativa richiamate nel ricorso.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Riguarda il preavviso prefettizio impugnato, senza che l’ordinanza ne esamini nel merito la legittimità.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Riguarda le misure amministrative di prevenzione collaborativa, la cui mancata applicazione è stata contestata, senza specifica decisione di merito nell’ordinanza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’informazione antimafia interdittiva richiede la configurabilità di un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’esecuzione dell’atto; tale pregiudizio può essere escluso quando l’impresa abbia già cessato di fatto l’attività e sia priva di dipendenti, risultando già estromessa dal circuito economico.
- La valutazione cautelare fondata sull’assenza di un pregiudizio concreto riguarda la domanda di sospensione e non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale dell’informazione antimafia interdittiva o degli atti presupposti.
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