Sentenza n. 556/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 16 ottobre 2024 con cui era stata respinta la nuova istanza di revoca del divieto di detenzione di armi disposto nel 2020. Il divieto originario era stato motivato dalla ritenuta inaffidabilità dell’interessato, in relazione a contestazioni riguardanti l’esercizio della caccia, l’abbandono di cartucce inesplose, il presunto maltrattamento di animali, l’esercizio della caccia con modalità diverse da quelle prescelte e la presentazione presso una caserma dei carabinieri in stato di ebbrezza alcolica. Le precedenti istanze di riesame erano state respinte in attesa della definizione del procedimento penale per maltrattamento di animali. Con l’istanza del 23 luglio 2024 il ricorrente aveva rappresentato che il Tribunale di Pavia lo aveva condannato alla multa di € 3.400,00 per il reato di maltrattamento di animali, sostenendo che la condotta fosse stata ridimensionata rispetto all’originaria contestazione e che la sentenza fosse stata impugnata. L’unico motivo dedotto ha denunciato violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, lamentando l’uso di formule di stile, l’omessa indicazione delle ragioni concrete dell’inaffidabilità e la mancata considerazione delle sopravvenienze favorevoli, tra cui il ridimensionamento della condotta penale e il superamento delle altre contestazioni. La difesa erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per il carattere meramente confermativo del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità poiché il gravame era infondato nel merito. Ha ritenuto sufficientemente motivato il decreto, poiché la Prefettura aveva indicato la sentenza di condanna, non ancora irrevocabile e non accompagnata da riabilitazione, quale elemento ostativo alla revoca, rilevando inoltre che le memorie difensive non avevano fornito elementi concreti idonei a superare il quadro di inaffidabilità. La valutazione prefettizia non è stata ritenuta manifestamente illogica o irragionevole: la condanna costituiva l’unico elemento nuovo rispetto al quadro già valutato dall’Amministrazione e, trattandosi di un elemento sfavorevole, non poteva modificare il giudizio di inaffidabilità, ma ne confermava l’attualità. Il giudice ha ritenuto che la sentenza penale avesse accertato puntualmente la condotta, collegata all’utilizzo di volatili come richiami vivi nonostante le lesioni alle piume, e che tale fatto fosse sintomatico di sevizie incompatibili con le caratteristiche etologiche degli animali. L’assoluzione successivamente pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano non incide sulla legittimità del provvedimento impugnato, perché sopravvenuta rispetto alla sua adozione; essa può eventualmente essere fatta valere dall’interessato in una nuova istanza di riesame. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9 TULPS
esercizio della caccia su una strada pubblica
Richiamato nel provvedimento originario quale elemento del quadro valutativo posto a fondamento del divieto di detenzione di armi.
artt. 20 e 20-bis l. 110/1975
abbandono di due cartucce inesplose nel luogo dove si era nascosto per eludere il controllo degli agenti operanti
Richiamati quali contestazioni concorrenti considerate dall’Autorità di pubblica sicurezza nel giudizio di inaffidabilità.
art. 544-ter c.p.
maltrattamento di animali
La condanna non irrevocabile per tale reato è stata ritenuta elemento nuovo sfavorevole, idoneo a confermare l’attualità del giudizio di inaffidabilità e a giustificare il diniego di revoca.
art. 31, comma 1, lett. a), l. 157/1992
caccia in forma diversa da quella prescelta
Richiamato tra le contestazioni originarie valutate ai fini del divieto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel riesame di un divieto prefettizio di detenzione di armi, una sentenza penale di condanna, anche se non ancora irrevocabile, può costituire elemento sopravvenuto sfavorevole idoneo a confermare l’attualità del giudizio di inaffidabilità, quando si inserisca nel quadro istruttorio già posto a fondamento del divieto originario.
- Il provvedimento con cui la Prefettura respinge l’istanza di revoca di un divieto di detenzione di armi è sufficientemente motivato quando individua la condanna penale non irrevocabile e l’assenza di ulteriori elementi concreti favorevoli come ragioni della perdurante inaffidabilità, senza necessità di ripetere analiticamente tutte le valutazioni già svolte nei precedenti provvedimenti di riesame.
- La successiva assoluzione dell’interessato in sede penale non determina l’illegittimità retroattiva del diniego prefettizio adottato anteriormente, dovendo la legittimità del provvedimento essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; l’assoluzione può tuttavia fondare una nuova istanza di riesame del divieto.
- Nel giudizio sulla revoca di un divieto di detenzione di armi, l’Amministrazione può valutare complessivamente gli elementi indicativi dell’affidabilità del soggetto e non è tenuta a disporre la revoca per il solo fatto che alcune contestazioni originarie siano state ridimensionate o superate, se permane un elemento sopravvenuto ritenuto concretamente significativo.
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