Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11004/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione del 1995 avente ad oggetto una porzione di compendio immobiliare industriale sito in Livorno. A seguito di un ordine ministeriale del 2006 che imponeva alla proprietaria-concedente di eseguire interventi di bonifica, quest'ultima aveva chiesto alla conduttrice di rimuovere ogni forma di inquinamento. La proprietaria aveva poi impugnato davanti alla Corte d'appello un provvedimento del collegio arbitrale depositato nel 2014, che aveva dichiarato estinto il procedimento arbitrale da lei introdotto nel 2008. La Corte d'appello aveva però dichiarato inammissibile l'impugnazione, ritenendo che il provvedimento non fosse un lodo, perché privo di requisiti formali indicati dall'art. 823 c.p.c. La ricorrente in Cassazione ha dedotto: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione delle norme sull'arbitrato, sostenendo che il provvedimento dovesse essere qualificato come lodo e che i vizi riscontrati integrassero, al più, nullità e non inesistenza; (3) omesso esame di fatti decisivi sul contenuto del provvedimento arbitrale; (4) violazione di ulteriori norme processuali, contestando che la Corte d'appello avesse qualificato il provvedimento come ordinanza e rilevato d'ufficio vizi non dedotti dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente, richiamando il principio secondo cui, in materia di arbitrato, la mancanza del compromesso o della clausola compromissoria può integrare inesistenza del lodo e precludere la fase rescissoria, mentre le difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale comportano nullità del lodo e impongono al giudice dell'impugnazione di pronunciare nel merito. Nel caso concreto, i vizi individuati dalla Corte d'appello - omessa indicazione del compromesso o della clausola compromissoria e delle conclusioni delle parti - non avrebbero dovuto condurre a dichiarare l'inammissibilità, ma, al più, la nullità del provvedimento, con conseguente necessità di decidere nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, deducendosi la nullità per motivazione apparente o incomprensibile

  • art. 816 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla disciplina dell'arbitrato

  • art. 823 c.p.c.

    indicato dalla Corte d'appello come fonte dei requisiti mancanti del provvedimento arbitrale; la Cassazione precisa che la loro omissione integra nullità e non inesistenza del lodo

  • art. 827 c.p.c.

    richiamato in relazione all'impugnazione del lodo

  • art. 828 c.p.c.

    richiamato in relazione all'impugnazione del lodo

  • art. 829 c.p.c.

    richiamato in relazione ai motivi di nullità del lodo e alla fase rescissoria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la decisione della Corte d'appello su ragioni diverse da quelle dedotte

Massime di principio

  • In materia di arbitrato, l'inesistenza del lodo ricorre solo quando manchi in radice la potestas decidendi degli arbitri, come nel caso di assenza del compromesso o della clausola compromissoria o di materia non compromettibile; in tali ipotesi il giudice dell'impugnazione non può passare alla fase rescissoria.
  • Le mere difformità del provvedimento arbitrale rispetto ai requisiti e alle forme previste dalla legge non determinano inesistenza, ma nullità del lodo; in tal caso il giudice dell'impugnazione deve decidere nel merito.
  • Quando il giudice qualifica erroneamente come inesistente un lodo che presenti invece vizi di validità, la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione è errata, perché la corretta conseguenza processuale è la pronuncia sulla nullità e la successiva decisione sul merito.
  • La mancanza di elementi formali del provvedimento arbitrale, come l'indicazione del compromesso, della clausola compromissoria o delle conclusioni delle parti, incide sulla validità del lodo, non sulla sua esistenza, salvo che emerga l'assenza del potere arbitrale stesso.

Come è indicizzato

MaterieArbitrato
RamiProcesso civile
IstitutiNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.