Cassazione Penale, Ordinanza n. 21436/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 e secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite richiamata. Per l'effetto, pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe. La Corte rileva che, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, non è più consentita la proposizione personale del ricorso per cassazione: l'impugnazione deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso è stato presentato personalmente, viene dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
La Corte lo interpreta nel senso che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, a pena di inammissibilità.
legge n. 103 del 2017
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha eliminato la possibilità del ricorso personale dell'imputato.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello
È citata come precedente delle Sezioni Unite che ha chiarito l'ambito applicativo della nuova disciplina, affermando che il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere personalmente proposto e deve essere sottoscritto da un difensore cassazionista.
art. 616 c.p.p.
È richiamato implicitamente per la conseguenza legale dell'inammissibilità, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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