Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13676/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era meramente assertivo e privo della necessaria specificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, ma l'ordinanza della Cassazione non riporta i fatti di merito né il reato contestato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo dedotto non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento della censura né congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato; il ricorrente si sarebbe limitato a generiche affermazioni sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e del nesso con la motivazione della decisione impugnata; censure meramente generiche o assertive sono inammissibili.
  • La deduzione di un generico obbligo di motivazione, senza confrontarsi con il contenuto effettivo del provvedimento impugnato, non è sufficiente a sorreggere un motivo di ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.