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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31626/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di ammissione al regime di semilibertà per svolgimento di attività lavorativa presso una carrozzeria a Teverola. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto idonei i progressi rieducativi del detenuto ma aveva respinto l'istanza perché il luogo di lavoro era nel territorio di origine (vicino a Casandrino e Grumo Nevano), dove operava il sodalizio mafioso di appartenenza, e perché il detenuto non risultava formalmente dissociato dal gruppo. Il ricorrente ha censurato la motivazione come contraddittoria e congetturale, lamentando l'omessa considerazione dell'ultima relazione di sintesi (12/11/2021) che evidenziava volontariato e attività lavorativa presso l'UEPE di Viterbo, nonché l'assenza di elementi probatori sulla attuale operatività dell'organizzazione criminale e la precedente statuizione del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila sulla inesigibilità della collaborazione che andava a superare l'ostatività prevista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per vizi di motivazione. Ha rilevato che il Tribunale di Roma, pur avendo riconosciuto positivi e concreti risultati del trattamento rieducativo, ha poi neutralizzato questa valutazione con affermazioni generiche e congetturali (es. 'potrebbe essere oggetto di attenzione') prive di elementi di fatto e di prove sulla attuale operatività del sodalizio. Ha inoltre evidenziato la contraddizione rispetto alla precedente statuizione del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila circa l'inesigibilità della collaborazione (art. 58-ter) e la mancata valutazione della relazione più recente. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio che colmi le lacune e risolva le contraddizioni.

Norme richiamate

  • legge 25 luglio 1975, n. 354, art. 50

    Disciplina l'ammissione al regime di semilibertà; la Corte ricorda che l'accesso richiede valutazioni sia sul trattamento individualizzato sia sulle condizioni di reinserimento sociale, e che il diniego deve essere motivato con elementi concreti.

  • ordinamento penitenziario, art. 58-ter

    Riguarda la collaborazione con la giustizia e la sua valutazione; la Corte ha richiamato la statuizione di altro Tribunale che aveva ritenuto inesigibile la collaborazione, circostanza rilevante per il superamento dell'ostatività.

  • normativa sull'ostatività (art. 4-bis e art. 416-bis c.p.)

    L'art. 4-bis disciplina l'ostatività per i condannati per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.); la Corte osserva che l'accertamento sulla dissociazione o sulla inesigibilità della collaborazione incide sulla applicabilità di tale ostatività e deve essere valutato coerentemente.

Massime di principio

  • Il diniego della semilibertà non può fondarsi su affermazioni generiche o congetturali: il giudice deve indicare elementi probatori concreti che giustifichino il rischio collegato al ritorno nel territorio di origine.
  • Le valutazioni positive sul percorso rieducativo (permessi premio, lavoro esterno, partecipazione a programmi, condotta) devono essere confrontate e pesate rispetto ai precedenti e alla gravità dei reati, senza che i precedenti assumano automaticamente rilievo decisivo.
  • Se esistono preesistenti provvedimenti giudiziari (es. accertamenti su inesigibilità della collaborazione) questi vanno considerati e motivatamente ponderati; non possono coesistere affermazioni inconciliabili senza spiegazione.
  • La mancata valutazione di relazioni recenti o di elementi probatori rilevanti costituisce vizio formale che può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio.
  • Non è ammissibile introdurre, di fatto, un requisito aggiuntivo non previsto dalla legge (es. 'ostatività territoriale') che renda irraggiungibile il beneficio; ogni limitazione deve avere fondamento normativo e probatorio.
  • In presenza di paventati rischi di contatto con la criminalità organizzata, il giudice deve riferirsi a informative di polizia giudiziaria o altri elementi oggettivi che attestino l'attuale operatività o la capacità di influenza dell'organizzazione sul territorio.

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