Provvedimento AGCM C12705 n. 31472 del 25/02/2025
CESAR/LOGIMER-MDM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato l’acquisizione, da parte di TDR Capital per il tramite di Cesar S.p.A., del controllo esclusivo di Logimer S.r.l. e di M.D.M. S.r.l., comprensiva del ramo d’azienda di Idea Profumi s.n.c., relativo a punti vendita a marchio Acqua & Sapone in Toscana, Umbria e limitatamente nel Lazio. L’operazione, notificata ai sensi della legge n. 287/1990, è stata qualificata come concentrazione e ritenuta non idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati. L’Autorità ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990.
C12705 - Cesar/TDR Capital su Logimer-M.D.M. (acquisizione del controllo esclusivo) - non avvio istruttoria / autorizzazione senza condizioni
Cesar / Logimer-M.D.M. - acquisizione del controllo esclusivo e non avvio istruttoria
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato l’acquisizione, da parte di TDR Capital per il tramite di Cesar S.p.A., del controllo esclusivo di Logimer S.r.l. e di M.D.M. S.r.l., incluso il ramo d’azienda di Idea Profumi s.n.c. L’operazione riguarda punti vendita a marchio Acqua & Sapone localizzati in Toscana, Umbria e, in misura limitata, nel Lazio.
Parti e assetti societari coinvolti
Cesar S.p.A. è una società indirettamente controllata dal fondo TDR Capital V L.P. e opera nella vendita al dettaglio di prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa, prevalentemente con insegna Acqua & Sapone e, in parte, La Saponeria. Cesar controlla il Consorzio Acqua & Sapone S.r.l., che a sua volta partecipa alla super-centrale di acquisto ESD.
Le imprese target sono:
- Logimer S.r.l., licenziataria del marchio Acqua & Sapone in Toscana e Umbria, attiva anche come centro distribuzione e, in modo residuale, all’ingrosso;
- M.D.M. S.r.l., attiva nella vendita al dettaglio con 76 punti vendita Acqua & Sapone, principalmente in Toscana e Umbria e con 3 punti vendita nel Lazio;
- Idea Profumi s.n.c., titolare di un ramo d’azienda composto da 6 punti vendita in Umbria, da trasferire a M.D.M. prima del perfezionamento.
Qualificazione dell’operazione e soglie di notifica
L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa. L’Autorità ha ritenuto applicabile la disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004. L’operazione era soggetta a notifica preventiva ai sensi dell’art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo in Italia delle imprese interessate superava 567 milioni di euro e almeno due imprese superavano 35 milioni di euro di fatturato nazionale.
Mercati rilevanti esaminati
L’AGCM ha esaminato tre mercati:
- la vendita al dettaglio di prodotti per l’igiene della casa e la cura della persona, profumeria e cosmetici;
- l’approvvigionamento di prodotti per l’igiene della casa e della persona;
- la vendita all’ingrosso di prodotti per l’igiene della casa e della persona, profumeria e cosmetici.
Per il retail, il provvedimento richiama i precedenti dell’Autorità, secondo cui il mercato può includere drugstore, discount e GDO, con possibile mercato più ristretto ai soli negozi specializzati; geograficamente la concorrenza si manifesta su base locale, secondo curve isocrone di circa 10-15 minuti di guida. Tuttavia, nel caso concreto non è stata ritenuta necessaria una definizione definitiva del mercato, poiché l’operazione non produce effetti apprezzabili neppure nell’ipotesi più restrittiva.
Per l’approvvigionamento, l’Autorità richiama il mercato nazionale degli acquisti della GDO presso i produttori di beni di largo consumo e osserva che, per i prodotti home e personal care, le modalità di approvvigionamento di Cesar e del Gruppo Target sono analoghe a quelle della GDO, anche per l’adesione a consorzi di acquisto. Anche qui non è stata necessaria una definizione conclusiva.
Per il wholesale, il mercato è stato in precedenti casi delimitato a livello nazionale, con possibili sotto-segmenti home care e personal care; nel caso di specie, le attività delle parti risultano marginali.
Valutazione concorrenziale
Nel retail, Cesar è già presente con numerosi punti vendita Acqua & Sapone e La Saponeria in varie regioni italiane, mentre le target operano in Toscana, Umbria e marginalmente nel Lazio. La sovrapposizione orizzontale è stata ravvisata soltanto nel Lazio, nelle aree di Rieti e Civitavecchia, individuate come isocrone attorno ai punti vendita target. In tali aree, le quote congiunte restano inferiori al 25% anche considerando soltanto i drugstore, e sono presenti diversi concorrenti, alcuni più vicini ai punti vendita target rispetto a quelli di Cesar.
Sul mercato dell’approvvigionamento, l’operazione non determina variazioni competitive significative perché le target aderivano già al Consorzio Acqua & Sapone e, tramite esso, alla super-centrale ESD, così che non vi è incremento di quota o di buyer power.
Nel mercato all’ingrosso, Cesar e Logimer operano in modo solo residuale, con quote prossime allo zero; l’operazione è quindi ritenuta non idonea a ostacolare la concorrenza effettiva.
Clausole accessorie e decisione finale
Il provvedimento considera direttamente connesso e necessario alla concentrazione il patto di non concorrenza e non sollecitazione stipulato tra le parti, nei limiti temporali e territoriali indicati nel testo. In conclusione, l’Autorità ha ritenuto che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. È stato quindi deliberato il non avvio dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.
Punti principali
Parti e struttura dell’operazione
L’acquirente è Cesar S.p.A., indirettamente controllata da TDR Capital V L.P., attiva nella vendita al dettaglio di prodotti per l’igiene e la cura della persona e della casa con insegne Acqua & Sapone e La Saponeria. Le imprese oggetto di acquisizione sono Logimer S.r.l., licenziataria del marchio Acqua & Sapone in Toscana e Umbria, M.D.M. S.r.l., titolare di 76 punti vendita Acqua & Sapone, e il ramo d’azienda di Idea Profumi s.n.c., con 6 punti vendita in Umbria da trasferire a M.D.M. prima del closing.
Qualificazione giuridica e soglie
L’Autorità ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, per acquisizione del controllo esclusivo di parti di impresa. Ha inoltre rilevato l’applicabilità della disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, e la soggezione all’obbligo di notifica ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché il fatturato complessivo in Italia supera 567 milioni di euro e quello di almeno due imprese interessate supera 35 milioni di euro.
Mercati esaminati
L’AGCM ha esaminato il mercato della vendita al dettaglio di prodotti per home care, personal care, profumeria e cosmetici; il mercato dell’approvvigionamento di tali prodotti; e il mercato della vendita all’ingrosso dei medesimi beni. In relazione al retail, ha richiamato la distinzione tra drugstore, GDO e discount, con possibile mercato più ristretto ai soli negozi specializzati, ma senza necessità di una definizione conclusiva nel caso concreto.
Valutazione degli effetti concorrenziali
Sul piano retail, le sovrapposizioni tra Cesar e le target risultano solo nel Lazio, limitatamente alle aree di Rieti e Civitavecchia. In tali isocrone, anche assumendo il mercato ristretto ai soli drugstore, le quote congiunte restano sotto il 25% e sono presenti diversi concorrenti, alcuni più vicini ai punti vendita target rispetto a quelli di Cesar. Sul mercato dell’approvvigionamento l’operazione non modifica le quote, poiché entrambe le parti già aderivano al Consorzio A&S e, tramite questo, alla super-centrale ESD. Nel wholesale, le attività delle parti sono marginali con quote trascurabili.
Esito e clausole accessorie
L’Autorità ha ritenuto che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante. Ha inoltre considerato come direttamente connesso e necessario alla concentrazione il patto di non concorrenza e non sollecitazione previsto tra le parti, nei limiti e per la durata indicati nel provvedimento. È stata quindi deliberata la non apertura dell’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, L. 287/1990.
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