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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00614/2026 del 11/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una condanna risarcitoria per danni da immissioni sonore prodotte nel tempo da un vicino che suonava la batteria in un immobile adiacente. Dopo la sentenza di primo grado, il danneggiato aveva avviato l'esecuzione per circa 12.000 euro più spese. Nelle more del giudizio di appello le parti avevano concluso una transazione e il debitore aveva pagato la somma concordata. Successivamente la Corte d'appello aveva ridotto l'importo del risarcimento originario. Il debitore aveva quindi chiesto la restituzione della differenza tra quanto pagato in transazione e quanto risultante dalla sentenza d'appello, e la causa era stata riunita con un'opposizione a precetto. Il Tribunale aveva interpretato la transazione come comprensiva di tutto, salvo le spese del secondo grado, ma non delle spese del primo grado; la Corte d'appello, invece, ha ritenuto che la transazione coprisse integralmente la lite fino a quel momento, comprese le statuizioni del primo grado e anche le spese di primo grado, lasciando fuori solo le spese del giudizio di appello. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1965 e 1362 c.c., sostenendo che la transazione fosse condizionata all'esito dell'appello o comunque dovesse essere letta come limitata a quanto deciso in primo grado, mentre la sentenza d'appello avrebbe costituito nuovo titolo esecutivo integrabile con la transazione; (2) violazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., contestando la revoca della condanna per lite temeraria e abuso del processo; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione delle spese di lite nonostante il preteso comportamento abusivo della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le censure erano generiche e aspecifiche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva interpretato la transazione come definiva di ogni pretesa fino a quel momento maturata, con esclusione solo delle spese del secondo grado, e il ricorrente non aveva spiegato, sulla base del testo dell'atto o di specifici canoni ermeneutici, perché la transazione dovesse considerarsi condizionata o incompleta rispetto alla sentenza di appello. Anche la memoria che prospettava l'alternativa tra transazione novativa o cessazione della materia del contendere è stata ritenuta tardiva. Il secondo motivo è stato respinto perché la condanna ex art. 96, comma 2, c.p.c. rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la sua esclusione era giustificata sia dall'incompatibilità con la compensazione delle spese, sia dal parziale accoglimento dell'appello a favore della parte già condannata. Il terzo motivo è stato respinto perché il controllo di legittimità sulle spese è limitato a evitare che siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione totale o parziale è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e, nel caso, vi era anche soccombenza reciproca in appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1965 c.c.

    richiamato come norma sulla transazione; la Corte non entra nel merito della sua applicazione sostanziale perché reputa inammissibile la censura contro l'interpretazione della transazione resa dal giudice di merito

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico del contratto; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità, poiché non indica in base a quale canone interpretativo la transazione dovesse avere un significato diverso

  • art. 96, secondo comma, c.p.c.

    la condanna per responsabilità processuale aggravata è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile soltanto nei limiti del vizio motivazionale; nel caso concreto è stata esclusa per incompatibilità con la compensazione delle spese e con l'accoglimento parziale dell'appello

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di soccombenza e spese di lite; il controllo di legittimità è limitato a evitare che le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese; la compensazione totale o parziale per giusti motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'interpretazione di una transazione che definisca una lite deve essere censurata in cassazione solo con motivi specifici e autosufficienti: il ricorrente deve indicare quali clausole o quali canoni ermeneutici siano stati violati, non essendo sufficiente contrapporre una lettura alternativa o generica.
  • Se la transazione è interpretata come comprensiva di tutte le poste maturate fino a quel momento, la successiva decisione d'appello può incidere solo sulle voci non coperte dall'accordo; una domanda di pagamento ulteriore è inammissibile se non dimostra in modo puntuale l'esclusione di quelle voci dal perimetro transattivo.
  • La condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è coerentemente compatibile con una statuizione di compensazione delle spese o con un accoglimento, sia pure parziale, dell'impugnazione della parte condannata.
  • In sede di legittimità, la statuizione sulle spese è censurabile solo se poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione, totale o parziale, resta sostanzialmente discrezionale quando vi sia soccombenza reciproca o altra ragione giustificativa.
  • La memoria non può essere utilizzata per introdurre una nuova censura sostanziale tardiva rispetto ai motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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