Corte di giustizia, Sentenza C-277/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2021. — UM contro HW en tant que administrateur de succession de ZL. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “patto successorio” – Ambito di applicazione – Contratto traslativo di proprietà mortis causa – Articolo 83, paragrafo 2 – Scelta della legge applicabile – Disposizioni transitorie. — Causa C-277/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha chiarito che un contratto traslativo di proprietà mortis causa può rientrare nella nozione di patto successorio del regolamento successioni, se produce effetti solo al decesso del disponente e attribuisce diritti sulla successione futura. Ha inoltre escluso che la disciplina transitoria dell’articolo 83, paragrafo 2, possa essere invocata per convalidare una scelta di legge limitata a un singolo patto successorio su un bene determinato. La decisione è rilevante per la qualificazione di atti dispositivi mortis causa e per la corretta individuazione della legge applicabile in ambito successorio transfrontaliero.
Interpretazione del regolamento successioni: un contratto di donazione a causa di morte può costituire un patto successorio e, in tal caso, la scelta di legge anteriore al 17 agosto 2015 è disciplinata dall’articolo 83, paragrafo 2 solo se riguarda l’intera successione.
La questione giuridica
Se un contratto con cui una persona dispone che, alla propria morte, la proprietà di un immobile passi ad altri contraenti, conferendo loro un diritto alla trascrizione nel registro fondiario solo al decesso del disponente, integri un "patto successorio" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012. In caso affermativo, se l’articolo 83, paragrafo 2, del medesimo regolamento si applichi anche alla validità della scelta di legge effettuata prima del 17 agosto 2015 quando tale scelta riguarda solo quel patto successorio e non l’intera successione.
Principio di diritto
Costituisce un patto successorio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012, il contratto con cui una persona prevede il trasferimento, alla propria morte, della proprietà di un bene immobile di sua titolarità ad altre parti contraenti, poiché esso attribuisce diritti sulla futura successione ed è una disposizione a causa di morte. L’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento non si applica invece alla verifica della validità di una scelta di legge anteriore al 17 agosto 2015 quando tale scelta riguarda unicamente un patto successorio relativo a uno specifico bene del de cuius e non la sua intera successione.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012
Patto successorio e scelta di legge nel regolamento successioni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in materia di successioni transfrontaliere e, in particolare, l’interpretazione del regolamento (UE) n. 650/2012. Il caso concerne un contratto relativo a un immobile sito in Austria, stipulato tra cittadini tedeschi residenti in Germania, con effetti al decesso del disponente.
Fatti e procedimento principale
Il padre di UM, con contratto del 22 luglio 1975, aveva previsto il trasferimento, alla propria morte, della proprietà di un terreno in Austria a favore di UM e dell’allora nuora, in parti uguali, a condizioni determinate; il contratto prevedeva anche, in certi casi, che UM divenisse unico beneficiario. Il disponente autorizzava la trascrizione nel registro fondiario austriaco previa produzione del certificato di morte e della prova delle condizioni contrattuali.
Dopo la morte del padre di UM, e a seguito del divorzio di UM dalla moglie e del successivo decesso di quest’ultima, UM chiese la trascrizione del suo diritto di proprietà nel registro fondiario. La domanda fu respinta in Austria per mancata prova delle condizioni previste nel contratto. UM propose ricorso dinanzi all’Oberster Gerichtshof, che sollevò due questioni pregiudiziali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva:
- se un atto di donazione a causa di morte, con effetti traslativi al decesso del donante e con diritto alla trascrizione nel registro fondiario, integri un "patto successorio" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012;
- se l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento si applichi alla validità della scelta di legge compiuta prima del 17 agosto 2015 quando tale scelta riguardi solo quel patto successorio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 9, che estende il regolamento a tutte le modalità di trasferimento di beni a causa di morte;
- il considerando 14, che esclude i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, come le donazioni;
- il considerando 49, che qualifica il patto successorio come disposizione a causa di morte;
- l’articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e l), sull’esclusione di donazioni e iscrizioni nei registri;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), sulle definizioni di successione, patto successorio e disposizione a causa di morte;
- gli articoli 21 e 22, sulla legge applicabile e sulla scelta di legge;
- l’articolo 83, paragrafo 2, sulle disposizioni transitorie.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che la nozione di patto successorio deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme in tutta l’Unione. Dal tenore dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), emerge che è patto successorio l’accordo che conferisce diritti nella successione futura di una o più parti.
Poiché la nozione di "successione" comprende qualsiasi modalità di trasferimento di beni a causa di morte, un contratto che prevede il trasferimento futuro, alla morte del proprietario, di un bene immobile ad altre parti contraenti attribuisce diritti sulla futura successione e rientra quindi nella definizione di patto successorio. La Corte osserva inoltre che l’esclusione dei beni trasferiti con strumenti diversi dalla successione, come le donazioni, va interpretata restrittivamente: quando l’atto è liberale ma produce effetti solo al decesso del de cuius, esso ricade nel regolamento.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto all’articolo 83, paragrafo 2, la Corte sottolinea che tale disposizione, letta insieme agli articoli 21 e 22, disciplina la validità della scelta della legge applicabile all’intera successione. Nel caso esaminato, la scelta del diritto austriaco riguardava soltanto il patto successorio relativo a un bene determinato e non l’intera successione del de cuius.
Di conseguenza, manca il presupposto per applicare la norma transitoria: l’articolo 83, paragrafo 2, non serve a validare una scelta di legge limitata a un singolo patto successorio concernente uno specifico bene del defunto.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 650/2012;
- l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento non si applica all’esame della validità della scelta della legge applicabile effettuata anteriormente al 17 agosto 2015 quando tale scelta disciplina unicamente un patto successorio relativo a un bene determinato e non l’intera successione.
Principi utili per la pratica
La pronuncia è utile perché distingue chiaramente tra:
- atti dispositivi mortis causa che rientrano nel regolamento successioni;
- semplici trasferimenti inter vivos o strumenti esclusi dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), che restano fuori dal regolamento.
Per gli operatori italiani, il punto centrale è che la qualificazione del titolo mortis causa può incidere sia sulla legge applicabile sia sulla possibilità di ottenere iscrizioni o trascrizioni relative a immobili situati in altri Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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