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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-768/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 settembre 2021. — Bundesrepublik Deutschland contro SE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 2, lettera j), terzo trattino – Nozione di “familiare” – Adulto che chiede protezione internazionale sulla base del suo legame familiare con un minore che ha già ottenuto la protezione sussidiaria – Data rilevante per valutare la qualità di “minore”. — Causa C-768/19

Giurisprudenza europea62019CJ0768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per il genitore di un minore beneficiario di protezione sussidiaria, il momento decisivo è quello della presentazione della propria domanda di asilo, anche se informale. Ha escluso che sia necessario dimostrare una effettiva ripresa della vita familiare nello Stato membro ospitante. Ha infine stabilito che i diritti derivati dei familiari non si estinguono automaticamente quando il figlio diventa maggiorenne, ma durano per la validità del permesso di soggiorno loro rilasciato.

Interpretazione della nozione di "familiare" ex direttiva 2011/95/UE nel caso del genitore che chiede benefici derivati dalla protezione sussidiaria ottenuta dal figlio, con individuazione del momento rilevante per la minore età del beneficiario e della durata dei diritti familiari.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE, la qualità di "minore" del beneficiario di protezione sussidiaria debba essere valutata alla data della decisione sulla domanda del genitore oppure a una data anteriore; se per essere "familiare" sia necessaria la ripresa effettiva della vita familiare nello Stato membro ospitante; e se tale qualità e i diritti derivati cessino con il raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

Principio di diritto

Quando un genitore chiede di ottenere, in base al diritto nazionale conforme alla direttiva 2011/95/UE, benefici derivati dalla protezione sussidiaria riconosciuta al figlio, la minore età del beneficiario va apprezzata alla data in cui il genitore presenta la domanda di asilo, anche informalmente, non alla data della decisione amministrativa o giudiziale; inoltre, la nozione di "familiare" non richiede la ripresa effettiva della vita familiare nello Stato membro ospitante; infine, i diritti derivati già maturati non cessano automaticamente con il compimento dei 18 anni da parte del figlio, ma perdurano per il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 78, paragrafo 2, lettera b), TFUE
  • Articolo 2, lettera j), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 2, lettera k), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 3, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 20, paragrafi 2 e 5, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 23, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 24, paragrafo 2, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 6, direttiva 2013/32/UE

Nozione di "familiare" e protezione sussidiaria del figlio minore

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in una controversia tra la Repubblica federale di Germania e SE, cittadino afgano, che chiedeva benefici derivati dalla protezione sussidiaria riconosciuta al figlio. Il tema centrale è l’interpretazione dell’articolo 2, lettera j), terzo trattino, della direttiva 2011/95/UE, letto in combinato con le norme sull’unità familiare e con la Carta dei diritti fondamentali.

Fatti del procedimento principale

Il figlio del ricorrente era giunto in Germania nel 2012 e aveva presentato domanda di asilo nello stesso anno; il 13 maggio 2016, pur avendo già raggiunto la maggiore età, gli era stata riconosciuta la protezione sussidiaria. Il padre era entrato in Germania nel gennaio 2016, aveva chiesto asilo il mese successivo e presentato domanda formale il 21 aprile 2016. Le autorità tedesche avevano respinto la sua domanda; il giudice di primo grado aveva invece accolto il ricorso, ritenendo sufficiente che il figlio fosse minorenne alla data della presentazione della sua domanda di asilo.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2011/95/UE, specie i considerando 12, 16, 18, 19 e 38;
  • l’articolo 2, lettere j) e k), che definisce rispettivamente "familiari" e "minore";
  • l’articolo 3, sulle disposizioni più favorevoli;
  • l’articolo 20, paragrafi 2 e 5, sull’applicazione del capo relativo al contenuto della protezione e sull’interesse superiore del minore;
  • l’articolo 23, sul mantenimento dell’unità del nucleo familiare;
  • l’articolo 24, paragrafo 2, sul permesso di soggiorno dei beneficiari di protezione sussidiaria e dei loro familiari. Viene inoltre richiamata la direttiva 2013/32/UE, in particolare l’articolo 6, sulla presentazione e registrazione della domanda di protezione internazionale, nonché l’articolo 7 e l’articolo 24 della Carta.

Prima e seconda questione: data rilevante per valutare la minore età

La Corte esclude che la valutazione della minore età del beneficiario possa essere rinviata al momento in cui il giudice nazionale decide sulla domanda del genitore, perché ciò dipenderebbe dalla durata del procedimento e non da circostanze imputabili al richiedente. Una simile soluzione sarebbe incompatibile con l’obiettivo della direttiva 2011/95 di garantire criteri comuni, con il principio di uguaglianza, con il diritto alla vita familiare e con l’esigenza di considerare prioritario l’interesse superiore del minore.

La Corte afferma dunque che il momento determinante è quello in cui il genitore deposita la propria domanda di asilo; se la domanda è stata inizialmente presentata in forma informale, rileva anche tale presentazione informale, purché sia quella da cui la qualità di richiedente protezione internazionale discende secondo la logica della direttiva 2013/32. In sostanza, il genitore deve invocare il diritto mentre il figlio è ancora minorenne.

Terza questione: nozione di "familiare" e vita familiare

La Corte chiarisce che, per il padre o la madre di un beneficiario di protezione sussidiaria, la nozione di "familiare" prevista dall’articolo 2, lettera j), terzo trattino, è subordinata solo alle condizioni espressamente indicate dalla norma:

  • il nucleo familiare deve essere già costituito nel paese di origine;
  • il familiare deve trovarsi nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale;
  • il beneficiario deve essere minore e non coniugato.

Non è invece richiesta una ripresa effettiva della vita familiare nello Stato membro ospitante. Né l’articolo 23 della direttiva né l’articolo 7 della Carta impongono un requisito di intensità del rapporto o di esercizio concreto e attuale della vita familiare quale condizione per ottenere i benefici familiari.

Quarta questione: durata dei diritti dopo la maggiore età del figlio

La Corte distingue tra il sorgere del diritto derivato e la sua durata. Se il genitore ha soddisfatto le condizioni della nozione di familiare quando il figlio era ancora minore, il diritto ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95 non si estingue automaticamente al compimento dei 18 anni da parte del figlio. Il diritto permane per il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato ai familiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, che deve essere almeno annuale e poi rinnovabile.

La Corte osserva anche che gli Stati membri possono modulare la durata del permesso tenendo conto del fatto che il figlio raggiungerà la maggiore età, ma non possono privare i familiari dei diritti già acquisiti con effetto immediato o automatico.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la data rilevante per valutare la minore età del beneficiario è quella della presentazione della domanda del genitore, anche se informale;
  • la nozione di "familiare" non richiede la ripresa effettiva della vita familiare;
  • i diritti dei familiari del beneficiario di protezione sussidiaria perdurano dopo la maggiore età del figlio per il periodo di validità del permesso di soggiorno rilasciato loro conformemente all’articolo 24, paragrafo 2.

Principio ricavabile

La pronuncia valorizza un’interpretazione autonoma e uniforme della direttiva 2011/95, orientata all’unità familiare e all’interesse superiore del minore: il diritto del genitore non dipende dal tempo di definizione del procedimento né da ulteriori requisiti fattuali non previsti dalla norma, e una volta sorto non si spegne per il solo raggiungimento della maggiore età del figlio beneficiario.

Come è indicizzato

Materieprotezione internazionaleprotezione sussidiariaricongiungimento familiarediritti fondamentaliasilo

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