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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-783/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021. — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche – Carattere uniforme ed esaustivo – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) – Evocazione – Denominazione di origine protetta (DOP) “Champagne” – Servizi – Comparabilità dei prodotti – Uso della denominazione commerciale “Champanillo”. — Causa C-783/19

Giurisprudenza europea62019CJ0783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito l’estensione della tutela della DOP "Champagne" contro l’uso del segno "Champanillo" per bar e promozione di servizi di ristorazione. Ha affermato che la protezione contro l’evocazione copre anche i servizi, non richiede la comparabilità tra prodotto protetto e servizio contestato e opera indipendentemente dalla concorrenza sleale. La valutazione spetta al giudice nazionale, che deve verificare se il consumatore europeo medio stabilisca un nesso sufficientemente diretto e univoco con la DOP.

Tutela della DOP "Champagne" contro l’uso del segno commerciale "Champanillo" per servizi di ristorazione: estensione della protezione all’evocazione riferita anche ai servizi e autonoma rispetto alla concorrenza sleale.

La questione giuridica

Se l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: 1) protegga una DOP anche contro usi relativi a servizi e non solo a prodotti; 2) richieda, per l’evocazione, che i prodotti siano identici o simili e che la valutazione dipenda preliminarmente da tale comparabilità; 3) imponga criteri oggettivi di graduazione del rischio di evocazione in funzione dell’intensità della somiglianza; 4) subordini la tutela per evocazione all’accertamento di un atto di concorrenza sleale.

Principio di diritto

L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 tutela le DOP anche contro usi relativi a servizi; l’evocazione non presuppone che il prodotto DOP e il prodotto o servizio contestato siano identici o simili, ma sussiste quando il segno contestato induce nel consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento, un nesso sufficientemente diretto e univoco con la DOP, valutabile alla luce di tutti gli elementi pertinenti; tale tutela è autonoma e non richiede la prova di un atto di concorrenza sleale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 92 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 93, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 230 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Articolo 232 del regolamento (UE) n. 1308/2013
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Regolamento (CE) n. 1234/2007
  • Regolamento (CE) n. 510/2006

Tutela della DOP "Champagne" contro l’uso del segno "Champanillo"

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Audiencia Provincial de Barcelona in una controversia tra il CIVC e GB sull’uso del segno "CHAMPANILLO" per bar di tapas e attività promozionali. La Corte interpreta l’articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel contesto della protezione delle denominazioni di origine protette nel settore vitivinicolo.

Fatti e procedimento principale

GB utilizza il segno "CHAMPANILLO" per designare e promuovere bar di tapas in Spagna, anche sui social network e in volantini pubblicitari, accompagnandolo con un supporto grafico relativo a coppe di bevanda spumante. Il CIVC ha contestato tale uso come violazione della DOP "Champagne", dopo che l’Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi aveva già accolto opposizioni contro la registrazione del marchio "CHAMPANILLO".

Il Tribunale di commercio di Barcellona aveva respinto la domanda del CIVC, ritenendo che il segno non richiamasse la DOP perché riferito a servizi di ristorazione e non a una bevanda alcolica. In appello, la Corte provinciale di Barcellona ha chiesto alla Corte di giustizia come debba essere interpretata la protezione della DOP contro l’uso di segni impiegati per servizi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che afferma la tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche anche per prodotti e servizi non disciplinati dal regolamento;
  • gli articoli 92 e 93 del regolamento n. 1308/2013, che definiscono l’ambito di applicazione e la nozione di denominazione di origine;
  • l’articolo 103, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 1308/2013, sulla protezione contro uso commerciale, usurpazione, imitazione ed evocazione;
  • il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare il considerando 32 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), richiamati per analogia sistematica;
  • il regolamento (CE) n. 1234/2007, rilevante sul piano temporale e richiamato per la continuità della disciplina.

Osservazioni preliminari della Corte

La Corte precisa anzitutto che il regime di protezione delle DOP nel diritto dell’Unione ha carattere uniforme ed esaustivo, con conseguente esclusione di regimi nazionali o convenzionali incompatibili. Richiama inoltre che, sebbene il regolamento n. 1151/2012 non si applichi ai prodotti vitivinicoli, le sue disposizioni pertinenti sono analoghe a quelle del regolamento n. 1308/2013 e i principi elaborati nei diversi regimi hanno portata trasversale.

Quanto alla distinzione tra articolo 103, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), la Corte osserva che la lettera a) riguarda l’uso diretto o indiretto del nome protetto, con una somiglianza particolarmente elevata o prossima all’identità, mentre la lettera b) riguarda l’evocazione, cioè la capacità del segno di suggerire la DOP senza usarla direttamente. Nel caso concreto, il segno "CHAMPANILLO" sembra allontanarsi visivamente e foneticamente da "Champagne", sicché non appare ricadere nella lettera a), ma piuttosto nella lettera b).

Prima questione: protezione anche contro l’uso per servizi

La Corte afferma che l’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 protegge le DOP anche rispetto a condotte relative a servizi. Il dato testuale è decisivo, poiché la disposizione menziona espressamente il caso in cui l’origine vera del prodotto o servizio sia indicata.

La conclusione è confermata dal contesto e dagli obiettivi della normativa: il considerando 97 del regolamento n. 1308/2013 mostra la volontà di estendere la protezione a prodotti e servizi non rientranti nel settore disciplinato; inoltre, la tutela delle DOP mira a impedire che terzi sfruttino abusivamente la notorietà legata alla qualità e alla provenienza geografica dei prodotti. Escludere i servizi indebolirebbe tale protezione e non consentirebbe di prevenire lo sfruttamento della notorietà della DOP mediante attività di ristorazione o promozionali.

Seconda e terza questione: nozione di evocazione e criteri di accertamento

La Corte esclude che l’evocazione richieda, come presupposto, che il prodotto DOP e il prodotto o servizio contestato siano identici o simili. Il testo dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), non introduce tale limitazione, a differenza della lettera a).

L’evocazione sussiste quando il segno contestato induce nella mente del consumatore un nesso sufficientemente diretto e univoco con la DOP. La Corte ribadisce che il giudice nazionale deve procedere a una valutazione globale, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui:

  • l’incorporazione parziale della DOP nel segno contestato;
  • l’affinità fonetica e visiva;
  • la vicinanza concettuale;
  • l’eventuale somiglianza tra i prodotti protetti e i prodotti o servizi contestati.

Non è quindi necessario un test fondato esclusivamente sulla comparabilità dei prodotti né una graduazione astratta del rischio. Il parametro resta quello del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. La Corte indica che tale valutazione deve essere uniforme nel territorio dell’Unione e che, nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà verificare se "CHAMPANILLO" crei un nesso diretto e univoco con "Champagne", considerando anche l’uso del segno per servizi di ristorazione e a fini pubblicitari.

Quarta questione: autonomia rispetto alla concorrenza sleale

La Corte afferma che la tutela contro l’evocazione prevista dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), è una protezione oggettiva e autonoma. Non occorre dimostrare dolo o colpa, né l’esistenza di un rapporto concorrenziale tra le parti o di un atto di concorrenza sleale secondo il diritto nazionale.

La Corte precisa che una stessa condotta può eventualmente integrare sia un’ipotesi vietata dal regolamento sia una fattispecie di concorrenza sleale, ma l’ambito di applicazione della norma UE è più ampio e non dipende dal diritto nazionale. La protezione della DOP opera dunque indipendentemente dalle regole nazionali sulla concorrenza sleale.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la DOP è protetta dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), anche contro condotte relative ai servizi;
  • l’evocazione non richiede che il prodotto DOP e il prodotto o servizio contestato siano identici o simili, ma esige un nesso sufficientemente diretto e univoco nella mente del consumatore europeo medio;
  • tale tutela non è subordinata all’accertamento di un atto di concorrenza sleale.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che l’uso di segni evocativi di una DOP può essere vietato anche quando riguardi attività di ristorazione, promozione o altri servizi, non solo la commercializzazione di prodotti. Per gli avvocati e i consulenti, il criterio centrale è la percezione del consumatore e la valutazione complessiva del contesto d’uso del segno, con un ambito di protezione autonomo rispetto alle azioni di concorrenza sleale nazionali.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geografichesettore vitivinicoloservizi di ristorazioneconcorrenza sleale

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