Corte di giustizia, Sentenza C-107/19
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 9 settembre 2021. — XR contro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 9. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Nozioni di “orario di lavoro” e “periodo di riposo” – Periodo di pausa durante il quale il dipendente deve tenersi pronto a partire per un intervento entro due minuti – Primato del diritto dell’Unione. — Causa C-107/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha stabilito che una pausa lavorativa soggetta all’obbligo di ripartire entro due minuti può essere qualificata come "orario di lavoro" se i vincoli concreti incidono in modo molto significativo sulla libertà del lavoratore. La valutazione va compiuta caso per caso, considerando l’insieme delle circostanze e non solo la frequenza delle interruzioni. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice nazionale deve disapplicare le norme processuali interne che gli impongano di seguire un’interpretazione del giudice superiore incompatibile con il diritto dell’Unione.
Qualificazione, ai fini della direttiva 2003/88/CE, di una pausa in cui il lavoratore deve essere pronto a ripartire entro due minuti e compatibilità del vincolo del giudice di rinvio con il diritto UE.
La questione giuridica
Se una pausa concessa durante l’orario di lavoro giornaliero, durante la quale il lavoratore deve poter partire per un intervento entro due minuti, debba essere qualificata come "orario di lavoro" o come "periodo di riposo" ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE, e se rilevino il carattere occasionale e imprevedibile delle interruzioni e la loro frequenza. Inoltre, se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a che il giudice di rinvio sia vincolato da una valutazione di diritto del giudice superiore incompatibile con il diritto UE.
Principio di diritto
Una pausa durante l’orario di lavoro, nella quale il lavoratore deve essere pronto a partire per un intervento entro due minuti, costituisce "orario di lavoro" ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE quando, valutate globalmente tutte le circostanze pertinenti, i vincoli imposti al lavoratore limitano in modo oggettivo e assai significativo la sua possibilità di gestire liberamente il tempo e dedicarlo ai propri interessi; il carattere solo occasionale o imprevedibile delle interruzioni non esclude tale qualificazione. Inoltre, il primato del diritto dell’Unione osta a che il giudice nazionale sia vincolato da una valutazione del giudice superiore incompatibile con il diritto UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2003/88/CE
- Articolo 1 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 2 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 4 direttiva 2003/88/CE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2003/88/CE
Qualificazione di una pausa con obbligo di rientro entro due minuti ai sensi della direttiva 2003/88/CE
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Obvodní soud pro Prahu 9, nell’ambito di una controversia tra un lavoratore addetto al servizio antincendio privato e il suo datore di lavoro, relativa alla retribuzione di pause non computate come orario di lavoro. La Corte è chiamata a chiarire se una pausa durante la giornata lavorativa, nella quale il dipendente debba restare pronto a partire per un intervento entro due minuti, rientri nella nozione di "orario di lavoro" o di "periodo di riposo" ai sensi della direttiva 2003/88/CE, e se il giudice nazionale possa discostarsi da una valutazione del giudice superiore incompatibile con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
XR, vigile del fuoco privato presso la DPP, lavorava in regime di turni diurni e notturni. Durante le pause di 30 minuti poteva recarsi alla mensa aziendale, ma doveva portare con sé un trasmettitore che lo avvisava dell’eventuale necessità di rientrare per un intervento entro due minuti. Le pause erano retribuite solo se interrotte da un intervento; in caso contrario non lo erano. XR ha chiesto il pagamento di CZK 95 335 oltre interessi, sostenendo che anche le pause ininterrotte dovessero essere considerate tempo di lavoro.
Il giudice di primo grado e quello d’appello gli avevano dato ragione, ma la Corte suprema ceca ha annullato tali decisioni, ritenendo che le interruzioni delle pause fossero solo occasionali e imprevedibili e che, in linea di principio, le pause non potessero essere considerate orario di lavoro. Il giudice di rinvio, vincolato secondo il diritto processuale nazionale a tale valutazione, ha sollevato le questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 4 e 5 della direttiva 2003/88/CE, che sottolineano l’obiettivo di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e la necessità di adeguati periodi di riposo. Sono inoltre rilevanti:
- l’articolo 1, che delimita l’ambito della direttiva alla sicurezza e salute e ad alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro;
- l’articolo 2, che definisce "orario di lavoro" come il periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività, e "periodo di riposo" come qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
- l’articolo 4, che impone una pausa quando l’orario giornaliero supera le sei ore, lasciandone a contratti collettivi o diritto nazionale la disciplina concreta.
Ragionamento della Corte sulla nozione di orario di lavoro
La Corte ricorda innanzitutto che la direttiva 2003/88/CE, salvo il caso particolare delle ferie annuali retribuite, non disciplina la retribuzione dei lavoratori, ma solo l’organizzazione dell’orario di lavoro. Tuttavia, poiché nel procedimento principale il diritto alla retribuzione dipende dalla qualificazione della pausa come orario di lavoro o periodo di riposo, la Corte fornisce l’interpretazione richiesta.
La Corte ribadisce che le nozioni di "orario di lavoro" e "periodo di riposo" sono nozioni autonome di diritto dell’Unione, che si escludono reciprocamente e devono essere interpretate in modo uniforme. In materia di periodi di guardia, non conta che il lavoratore svolga effettivamente prestazioni solo in alcuni momenti: ciò che rileva è l’intensità dei vincoli imposti durante il periodo considerato.
Nel caso di specie, la situazione di XR viene assimilata a un servizio di guardia, poiché durante la pausa egli non era sostituito, doveva restare raggiungibile e doveva poter partire entro due minuti. La Corte afferma che un periodo di guardia è "orario di lavoro" quando i vincoli imposti al lavoratore pregiudicano in modo oggettivo e assai significativo la sua facoltà di gestire liberamente il tempo e di dedicarsi ai propri interessi.
Elementi da valutare dal giudice nazionale
La Corte precisa che la valutazione dev’essere globale e concreta. In particolare:
- il fatto che le interruzioni siano rare o imprevedibili non esclude di per sé la qualificazione come orario di lavoro, se il termine di reazione è molto breve;
- la natura imprevedibile delle interruzioni può addirittura aumentare la limitazione, perché mantiene il lavoratore in uno stato di allerta permanente;
- il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti, compresi eventuali altri vincoli e le agevolazioni concesse.
La Corte osserva anche che, trattandosi di pause di 30 minuti, le limitazioni che derivano inevitabilmente dalla loro breve durata non devono essere confuse con il vincolo specifico di dover ripartire entro due minuti.
Retribuzione e competenza del diritto nazionale
La Corte precisa che le modalità di retribuzione dei periodi di servizio di guardia restano regolate dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle decisioni del datore di lavoro. Pertanto, la direttiva 2003/88/CE non impone che ogni periodo qualificato come orario di lavoro sia retribuito allo stesso modo, potendo il diritto interno distinguere tra periodi con prestazione effettiva e periodi di mera attesa.
Primato del diritto dell’Unione e vincolo del giudice di rinvio
Sulla terza questione, la Corte richiama il principio del primato del diritto dell’Unione e l’obbligo del giudice nazionale di garantire la piena efficacia delle norme UE, disapplicando, se necessario, la disposizione processuale interna incompatibile. Se il giudice nazionale ha adito la Corte ex articolo 267 TFUE, è vincolato dall’interpretazione fornita e deve eventualmente discostarsi dalla posizione del giudice superiore se questa non è conforme al diritto dell’Unione.
La Corte conclude quindi che il giudice di rinvio deve, se necessario, disapplicare le norme nazionali che lo obblighino a seguire l’interpretazione della Corte suprema ceca quando essa contrasti con il diritto UE.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la pausa in cui il lavoratore deve essere pronto a partire entro due minuti costituisce "orario di lavoro" se, in base a una valutazione globale delle circostanze, i vincoli imposti limitano in modo oggettivo e assai significativo la sua libertà di gestire il tempo e dedicarsi ai propri interessi;
- il principio del primato del diritto dell’Unione osta a che il giudice nazionale sia vincolato da una valutazione di diritto del giudice superiore incompatibile con il diritto UE.
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