Corte di giustizia, Sentenza C-906/19
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 settembre 2021. — FO contro Ministère public. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Armonizzazione di talune disposizioni della normativa sociale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Mancata applicazione del regolamento ai trasporti su strada effettuati da veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri – Veicolo destinato a utilizzo misto – Articolo 19, paragrafo 2 – Sanzione extraterritoriale – Violazione constatata sul territorio di uno Stato membro commessa sul territorio di un altro Stato membro – Principio di legalità dei reati e delle pene – Regolamento (CEE) n. 3821/85 – Tachigrafo nel settore dei trasporti su strada – Articolo 15, paragrafo 2 – Obbligo di inserimento della carta del conducente – Articolo 15, paragrafo 7 – Obbligo di presentare su richiesta degli addetti ai controlli la carta del conducente – Mancato inserimento della carta del conducente nel tachigrafo nei 28 giorni precedenti il giorno del controllo. — Causa C-906/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’esenzione per i servizi regolari di linea inferiori a 50 km non si applica quando il veicolo è usato in modo misto, sicché restano fermi gli obblighi di registrazione ed esibizione previsti dal regolamento sul tachigrafo. Ha inoltre escluso che l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 consenta di sanzionare, nello Stato in cui l’infrazione è constatata, una violazione del regolamento n. 3821/85 commessa in un altro Stato membro o in un paese terzo. La soluzione è stata motivata anche alla luce del principio di legalità dei reati e delle pene.
Rinvio pregiudiziale su tachigrafo e trasporti su strada: obbligo di registrazione/esibizione della carta del conducente nei servizi di linea sotto 50 km in uso misto del veicolo e limiti della sanzione extraterritoriale per violazioni del regolamento n. 3821/85.
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006 consenta di sanzionare, nello Stato membro in cui l’infrazione è accertata, una violazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 commessa in un altro Stato membro o in un paese terzo. Se l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 esenti dagli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento n. 3821/85 un conducente che, nel periodo di 28 giorni considerato, abbia utilizzato lo stesso veicolo sia per trasporti rientranti nel regolamento n. 561/2006 sia per servizi regolari di linea sotto i 50 km.
Principio di diritto
L’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 va interpretato restrittivamente: l’esenzione per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea sotto i 50 km non copre l’uso misto del veicolo e, quindi, il conducente resta tenuto a esibire la carta del conducente, i fogli di registrazione e i dati relativi al giorno del controllo e ai 28 giorni precedenti anche se, nel medesimo periodo, ha svolto tali servizi di linea. Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento riguarda solo infrazioni al regolamento n. 561/2006 e non consente di sanzionare, nello Stato dell’accertamento, violazioni del regolamento n. 3821/85 commesse altrove; una diversa lettura sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 3, lettera a), regolamento (CE) n. 561/2006
- Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 4, regolamento (CE) n. 561/2006
- Regolamento (CEE) n. 3821/85
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 3821/85
- Articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, regolamento (CEE) n. 3821/85
- Articolo 49, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Direttiva 2002/15/CE
- Regolamento (UE) n. 165/2014
Rinvio pregiudiziale su tachigrafo, uso misto del veicolo e sanzione extraterritoriale
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese in un procedimento penale a carico del gestore di un’impresa di trasporto su strada con sede in Germania. La controversia riguarda, da un lato, l’obbligo di inserimento e di esibizione della carta del conducente nel contesto di un uso misto del veicolo e, dall’altro, la possibilità per lo Stato membro dell’accertamento di sanzionare una violazione del regolamento sul tachigrafo commessa all’estero.
Fatti e procedimento principale
Nel corso di un controllo su strada effettuato a Versailles il 2 aprile 2013, gli agenti hanno richiesto al conducente di un pullman la prova della sua attività per il giorno corrente e per i 28 giorni precedenti. È emerso che, in 9 giorni compresi tra il 5 e il 16 marzo 2013, il veicolo era stato guidato senza inserire la carta del conducente nel tachigrafo. Il gestore dell’impresa, FO, è stato perseguito in Francia e condannato in primo grado e in appello a una pena pecuniaria per la violazione dell’articolo L. 3315-5 del code des transports.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 561/2006, volto ad armonizzare i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo e a migliorare sicurezza stradale e condizioni di lavoro;
- l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006, che esclude i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea il cui percorso non supera i 50 km;
- l’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento n. 561/2006, sulle sanzioni;
- il regolamento (CEE) n. 3821/85, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, sull’obbligo di apparecchio di controllo e l’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7, sugli obblighi del conducente di usare e presentare la carta del conducente e i dati relativi al periodo considerato;
- l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, richiamato per il principio di legalità dei reati e delle pene.
Questioni pregiudiziali
La Cour de cassation chiede alla Corte:
- se l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 riguardi solo le infrazioni a tale regolamento oppure anche quelle al regolamento n. 3821/85;
- se l’esenzione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 consenta di non applicare gli obblighi di registrazione ed esibizione previsti dall’articolo 15 del regolamento n. 3821/85 quando, nello stesso periodo di 28 giorni, il veicolo è stato utilizzato sia per servizi esenti sia per trasporti soggetti al regolamento.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte interpreta l’esenzione dell’articolo 3, lettera a), in modo restrittivo. La formulazione, che parla di veicoli "adibiti" al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea sotto i 50 km, indica che l’eccezione vale solo per i veicoli utilizzati esclusivamente per quel tipo di trasporto. In un caso di uso misto, il conducente resta soggetto agli obblighi di cui all’articolo 15 del regolamento n. 3821/85, compreso quello di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli, la carta del conducente, i fogli di registrazione e le informazioni relative al giorno del controllo e ai 28 giorni precedenti.
La Corte valorizza anche la ratio della disciplina: il regolamento n. 561/2006 mira a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale, obiettivi che potrebbero essere compromessi se periodi di guida svolti in attività esenti fossero sottratti alla registrazione pur incidendo sulla fatica del conducente. Viene richiamato, in continuità con la giurisprudenza precedente, il fatto che il tempo di guida svolto in attività che esulano dall’ambito del regolamento può incidere sul successivo stato psico-fisico del conducente. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 561/2006 conferma che il tempo trascorso alla guida di veicoli usati per operazioni commerciali fuori campo va registrato come "altre mansioni".
Ragionamento della Corte sulla prima questione
Quanto all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006, la Corte rileva che il suo tenore letterale è chiaro: la norma si riferisce a una sanzione per un’infrazione "al presente regolamento", cioè al regolamento n. 561/2006. Il contesto conferma tale lettura, poiché i paragrafi 1 e 4 dello stesso articolo menzionano espressamente sia il regolamento n. 561/2006 sia il regolamento n. 3821/85, mentre il paragrafo 2 richiama soltanto il primo.
Ne deriva che la disposizione non autorizza gli Stati membri a sanzionare, nel proprio territorio, violazioni del regolamento n. 3821/85 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo. La Corte sottolinea che una lettura estensiva sarebbe incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene sancito dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, perché la norma penale o sanzionatoria deve consentire all’interessato di conoscere chiaramente il comportamento punibile.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 561/2006 non esonera, in caso di uso misto del veicolo, dall’obbligo di esibire la carta del conducente, i fogli di registrazione e le informazioni relative ai 28 giorni precedenti, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 3821/85;
- l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 561/2006 osta a che le autorità competenti di uno Stato membro infliggano una sanzione per una violazione del regolamento n. 3821/85 commessa nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, se l’infrazione è accertata sul proprio territorio ma non vi è già stata sanzione.
Principi affermati
La pronuncia conferma due principi pratici di rilievo per gli operatori del trasporto su strada:
- le esenzioni dal campo di applicazione del regolamento n. 561/2006 vanno interpretate restrittivamente e non si estendono automaticamente all’uso misto del veicolo;
- la sanzione extraterritoriale prevista dall’articolo 19, paragrafo 2, riguarda solo infrazioni del regolamento n. 561/2006 e non può essere estesa, in via interpretativa, alle violazioni del regolamento n. 3821/85.
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