Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-546/18

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 settembre 2021. — FN e a. contro Übernahmekommission. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Diritto delle società – Offerte pubbliche d’acquisto – Direttiva 2004/25/CE – Articolo 5 – Offerta obbligatoria – Articolo 4 – Autorità di vigilanza – Decisione definitiva che accerta una violazione dell’obbligo di presentare un’offerta pubblica di acquisto – Efficacia vincolante di tale decisione nell’ambito di un successivo procedimento sanzionatorio amministrativo avviato dalla medesima autorità – Principio di effettività del diritto dell’Unione – Principi generali del diritto dell’Unione – Diritti della difesa – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 47 e 48 – Diritto al silenzio – Presunzione d’innocenza – Accesso a un giudice indipendente e imparziale. — Causa C-546/18

Giurisprudenza europea62018CJ0546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto UE della prassi austriaca che attribuiva efficacia vincolante, nel procedimento sanzionatorio, a una precedente decisione definitiva dell’autorità di vigilanza sulle OPA. Ha ritenuto che, pur potendo la certezza del diritto e l’effettività giustificare un simile meccanismo, esso non può operare se vengono sacrificati i diritti della difesa e le garanzie della Carta. La soluzione è stata negativa per il caso concreto, anche perché il controllo giurisdizionale disponibile era limitato alle sole questioni di diritto.

Efficacia vincolante di una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza sulle OPA in un successivo procedimento sanzionatorio amministrativo e compatibilità con i diritti della difesa e la Carta

La questione giuridica

Se gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25/CE, letti alla luce del principio di effettività, nonché gli articoli 47 e 48 della Carta, ostino a una prassi nazionale secondo cui una decisione definitiva che accerta una violazione dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto vincola il successivo procedimento sanzionatorio amministrativo, anche quando: a) la persona fisica sanzionata era già parte del procedimento di accertamento; b) la persona fisica sanzionata non era parte di quel procedimento, ma vi aveva partecipato solo come rappresentante di una persona giuridica.

Principio di diritto

Gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25, letti alla luce dei diritti della difesa e degli articoli 47 e 48 della Carta, non ostano in linea di principio a che uno Stato membro attribuisca efficacia vincolante a una decisione amministrativa definitiva che accerta una violazione delle norme sulle OPA in un successivo procedimento sanzionatorio; tuttavia ciò è consentito solo se, nel procedimento di accertamento, le stesse persone hanno potuto esercitare pienamente i diritti della difesa, il diritto al silenzio e la presunzione di innocenza, e solo se la decisione è stata o può essere sottoposta a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice competente su fatti e diritto. In mancanza di tali garanzie, la prassi nazionale è incompatibile con il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2004/25/CE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4 della direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2004/25/CE
  • Articolo 17 della direttiva 2004/25/CE
  • Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Efficacia vincolante della decisione definitiva dell’autorità di vigilanza sulle OPA

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht austriaco in materia di offerte pubbliche di acquisto. La Corte è stata chiamata a stabilire se una decisione definitiva dell’autorità di vigilanza, che accerta la violazione dell’obbligo di promuovere un’OPA, possa vincolare il successivo procedimento sanzionatorio amministrativo avviato dalla stessa autorità.

Fatti e procedimento principale

L’Übernahmekommission, autorità austriaca di vigilanza sulle OPA designata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25, con decisione del 22 novembre 2016 ha accertato che Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM e altre società avevano agito di concerto ai fini dell’acquisizione di una partecipazione di controllo in Conwert Immobilien SE. Secondo l’autorità, ciò avrebbe fatto sorgere l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’ÜbG.

La decisione è divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso da parte dell’Oberster Gerichtshof. In seguito, la medesima autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio amministrativo e ha inflitto sanzioni pecuniarie a GM, HL ed FN, fondando la decisione sulle constatazioni già contenute nella precedente decisione definitiva.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 5 della direttiva 2004/25, relativo alla designazione di una o più autorità competenti per la vigilanza;
  • il considerando 7, che ammette la vigilanza mediante organi di autoregolamentazione;
  • il considerando 8, che richiama il diritto di difesa e il riesame giurisdizionale delle decisioni dell’autorità di vigilanza;
  • l’articolo 4, paragrafi 1, 5 e 6, sulla designazione dell’autorità, sui suoi poteri e sulla possibilità per gli Stati membri di prevedere forme di tutela giurisdizionale o amministrativa;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sull’obbligo di offerta in caso di acquisizione del controllo;
  • l’articolo 17, sulle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Sul piano dei diritti fondamentali, la sentenza valorizza gli articoli 47 e 48 della Carta, oltre ai diritti della difesa e al diritto al silenzio.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se:

  • una decisione definitiva di accertamento dell’infrazione debba o possa non avere alcun effetto vincolante nel successivo procedimento sanzionatorio, consentendo all’interessato di riesaminare integralmente fatti e diritto;
  • ciò valga anche quando il soggetto sanzionato nel secondo procedimento è un organo di rappresentanza di una persona giuridica già coinvolta nel primo procedimento;
  • in caso di efficacia vincolante, tale prassi sia compatibile con l’articolo 47 della Carta, specie se il precedente controllo giurisdizionale non consente un riesame completo di fatto e di diritto.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che la direttiva 2004/25 non disciplina né la struttura dei procedimenti nazionali per l’accertamento e la sanzione delle violazioni, né gli effetti delle decisioni amministrative definitive in procedimenti successivi. In assenza di armonizzazione completa, operano il principio di autonomia processuale, il principio di equivalenza e il principio di effettività.

Da ciò deriva che gli Stati membri possono, in linea di principio, organizzare il procedimento in due fasi distinte:

  • una prima fase di accertamento oggettivo della violazione;
  • una seconda fase di accertamento della responsabilità individuale e di irrogazione della sanzione.

La Corte ammette anche, in astratto, che una decisione definitiva possa avere efficacia vincolante in procedimenti successivi, perché ciò contribuisce alla certezza del diritto e all’effetto utile della direttiva. Tuttavia, tale meccanismo è compatibile con il diritto dell’Unione solo se i diritti fondamentali sono stati rispettati.

La Corte ricorda che:

  • i diritti della difesa, incluso il diritto di essere ascoltato, si applicano ogni volta che un’amministrazione adotta un atto lesivo nell’ambito del diritto dell’Unione;
  • il diritto al silenzio e la presunzione di innocenza trovano applicazione nei procedimenti che possono sfociare in sanzioni amministrative di natura penale;
  • il diritto a un ricorso effettivo ex articolo 47 della Carta richiede un controllo giurisdizionale che si estenda a tutte le questioni di fatto e di diritto pertinenti quando l’organo amministrativo che ha deciso non presenta garanzie di indipendenza e imparzialità equiparabili a quelle di un giudice.

Distinzione tra le due situazioni considerate

Per le persone che erano già parti del procedimento di accertamento, la Corte ammette l’efficacia vincolante della decisione definitiva solo se esse hanno potuto far valere concretamente tutti i diritti fondamentali nel procedimento precedente, inclusi il diritto di essere ascoltate, il diritto al silenzio e la presunzione di innocenza.

Per la persona fisica che non era parte del procedimento di accertamento, ma vi aveva partecipato solo come rappresentante di una persona giuridica, la Corte esclude l’efficacia vincolante. I diritti della difesa sono soggettivi e devono poter essere esercitati personalmente dalla persona poi sanzionata; inoltre non si può escludere una divergenza tra gli interessi personali del rappresentante e quelli della società.

Rilevanza dell’articolo 47 della Carta

La Corte osserva inoltre che la Commissione che vigila sulle OPA, pur essendo qualificata dal diritto nazionale come autorità indipendente, non risulta offrire, sulla base degli elementi del fascicolo, le garanzie tipiche di un giudice imparziale. Poiché essa cumula funzioni investigative, accusatorie e decisorie, le sue decisioni devono poter essere sottoposte a controllo da un giudice dotato di piena giurisdizione in fatto e in diritto.

Nel caso esaminato, il ricorso all’Oberster Gerichtshof era limitato alle sole questioni di diritto. La Corte ritiene che tale limitazione non soddisfi i requisiti dell’articolo 47, secondo comma, della Carta. Di conseguenza, se la decisione di accertamento non è stata o non può essere sottoposta a un sindacato giurisdizionale pieno, non può essere riconosciuta efficacia vincolante in un successivo procedimento sanzionatorio.

Decisione e principio affermato

La Corte dichiara che gli articoli 4 e 17 della direttiva 2004/25, letti alla luce dei diritti della difesa e degli articoli 47 e 48 della Carta, ostano a una prassi nazionale che attribuisca efficacia vincolante a una decisione definitiva di accertamento dell’infrazione nel successivo procedimento sanzionatorio amministrativo, quando le parti interessate non abbiano potuto esercitare pienamente i propri diritti di difesa, il diritto al silenzio e la presunzione di innocenza, oppure non dispongano di un ricorso effettivo dinanzi a un giudice competente tanto in fatto quanto in diritto.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del diritto societario e sanzionatorio, la pronuncia chiarisce che la stabilità delle decisioni amministrative non può comprimere oltre misura le garanzie procedurali. In particolare, quando una decisione di accertamento è destinata a fondare una sanzione di natura penale-amministrativa, il soggetto coinvolto deve aver avuto piena possibilità di difendersi nel primo procedimento e, in mancanza, il successivo procedimento non può essere vincolato da quell’accertamento.

Come è indicizzato

Materiediritto societarioofferte pubbliche di acquistosanzioni amministrativediritti della difesatutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.