Sentenza n. 3501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5325 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato la determinazione comunale di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori di una procedura valutativa per la progressione di carriera a tre posti di funzionari amministrativi
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di due dipendenti, collocatisi al quarto e al sesto posto, contro la determinazione di approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori. Con il primo motivo ha dedotto l'omessa pronuncia sull'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse attuale e concreto e per la mancata impugnazione della determina di ammissione dei candidati poi classificatisi ai primi due posti, ritenuta atto presupposto immediatamente lesivo. Secondo il Comune, l'ammissione non avrebbe potuto essere contestata solo mediante l'impugnazione dell'atto conclusivo, in assenza di vizi autonomi della graduatoria finale. Con il secondo motivo ha contestato l'ammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo mancanti i relativi presupposti. Con il terzo motivo ha censurato l'interpretazione data dal TAR al requisito del bando relativo ai tre anni di esperienza nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione. Il Comune ha sostenuto che il requisito dovesse riferirsi alla precedente categoria C, comprendente tutti i profili dell'area degli Istruttori, e non al solo profilo formale di Istruttore amministrativo. I ricorrenti di primo grado sostenevano invece che i vincitori non possedessero l'esperienza triennale nello specifico profilo di Istruttore amministrativo, poiché l'esperienza era stata maturata in profili di vigilanza e tecnico-contabile, e denunciavano violazione della lex specialis, parità di trattamento, ragionevolezza e difetto di motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il terzo motivo, a prescindere dall'esame delle prime due doglianze. Ha interpretato la clausola del bando relativa all'esperienza maturata nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione come riferita alla categoria C nel suo complesso, e non al singolo profilo professionale di Istruttore amministrativo. È stata valorizzata la formulazione letterale del bando, che richiamava la categoria e non il profilo, nonché l'evoluzione normativa diretta a superare la rigidità formale dei profili professionali. La categoria C ricomprendeva tutti i profili di Istruttore, indipendentemente dalla specializzazione; pertanto, l'esperienza maturata dai controinteressati per oltre tre anni nell'area di appartenenza, nello svolgimento di mansioni amministrative anche di vigilanza e tecnico-contabili, poteva essere considerata utile. Il Collegio ha richiamato l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le mansioni all'interno della medesima area sono professionalmente equivalenti secondo la classificazione collettiva, e ha attribuito rilievo anche alla finalità della procedura di valorizzare le professionalità interne e alle modifiche del regolamento comunale sulle progressioni. Ne ha concluso che l'ammissione dei vincitori era legittima. L'appello è stato accolto, la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
La disposizione costituisce il riferimento normativo della procedura di progressione di carriera riservata al personale interno.
art. 52 d.lgs. 165/2001
Il giudice ne valorizza il criterio dell'equivalenza formale delle mansioni all'interno della medesima area, con riferimento alla classificazione prevista dai contratti collettivi e non al solo profilo professionale concretamente ricoperto.
art. 15 C.C.N.L. del 16 novembre 2022
È richiamato quale base contrattuale della procedura valutativa per la progressione di carriera.
Massime di principio
- Quando un bando per una progressione interna richiede un'esperienza maturata nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione, la clausola deve essere interpretata, in presenza di una formulazione riferita alla categoria e non al singolo profilo, come comprensiva dell'esperienza maturata in tutti i profili ricompresi in quella categoria.
- Ai fini dell'accesso a una progressione interna, l'esperienza maturata in diversi profili appartenenti alla medesima categoria o area può essere valutata unitariamente quando il bando richiama la categoria o l'area complessiva e le mansioni svolte presentano contenuto amministrativo coerente con il posto da ricoprire.
- Nell'interpretazione dei requisiti per le progressioni interne occorre considerare, oltre al dato letterale del bando, l'evoluzione dell'ordinamento professionale e la finalità di valorizzazione delle competenze e dell'esperienza complessivamente maturate dal personale interno.
- L'equivalenza delle mansioni all'interno della medesima area, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, consente di attribuire rilievo alla classificazione formale prevista dalla contrattazione collettiva, senza limitare necessariamente la valutazione dell'esperienza al profilo professionale specificamente rivestito.
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